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Riparazione e sostituzione di prodotti in garanzia: spedizione esente IVA se manca l’onerosità della prestazione

10 Maggio 2023
Riparazione e sostituzione di prodotti in garanzia: spedizione esente IVA se manca l’onerosità della prestazione

Nell’ambito delle operazioni di riparazione e sostituzione di prodotti in garanzia, l’assenza di onerosità del trasferimento e la permanenza del diritto di proprietà sul bene in capo al cliente finale fanno inferire l’insussistenza dei presupposti previsti dal D.P.R. n. 633/1972 per l’applicazione dell’IVA. Questo il principale chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate con la Risposta ad interpello n. 323/E del 9 maggio 2023 .

Con il documento in commento le Entrate rispondono ad alcuni dubbi circa la corretta qualificazione ai fini IVA di talune movimentazioni di beni nel contesto di una complessiva procedura di riparazione/sostituzione in garanzia dei prodotti attivata da parte dei clienti finali della società interpellante (ALFA), che realizza in Italia la vendita di apparecchiature informatiche ai distributori affiliati del Gruppo che, a loro volta, vendono le apparecchiature ad altri distributori o commercianti, i quali, infine, le rivendono ai clienti finali italiani, persone fisiche o giuridiche.

I prodotti sono coperti da una garanzia legale di conformità in capo all’interpellante che, per l’adempimento delle riparazioni e sostituzioni previste, dal 2023 intende avvalersi di:

  • un Centro di riparazione, stabilito e registrato in Italia, per la diagnosi del problema;
  • un Centro di logistica, stabilito e registrato ai fini IVA in uno Stato membro UE, responsabile per la spedizione dei pezzi di ricambio richiesti.

Nella sostanza il Centro di riparazione situato in Italia eseguirà le riparazioni o sostituzioni necessarie mediante l’utilizzo di pezzi spediti dal Centro Di Logistica situato nel predetto Stato membro.

In tale contesto i quesiti e le risposte fornite con il documento di prassi sono le seguenti:

Quesito

Risposta delle Entrate

1

Trattamento ai fini IVA della spedizione da parte di ALFA dei pezzi di ricambio, dal Centro di logistica estero al Centro di Riparazione in Italia, al fine di riparare i prodotti in garanzia?

Si tratta di un’operazione assimilata ad una cessione esente nello Stato Membro UE di partenza del bene e ad un acquisto intracomunitario in Italia ai sensi dell’art. 38, comma 3, lett. b) del D.L. n. 331/1993. Sebbene infatti le movimentazioni avvengano tra le sedi dei soggetti terzi impegnati nell’operazione (dal centro logistico sito nello Stato membro al centro di riparazione italiano) la proprietà dei beni permane in capo all’interpellante nel corso dell’intera operazione e la stessa può qualificarsi come una cessione a sé stessa.

2

Trattamento ai fini IVA della spedizione, da parte del cliente finale italiano (in Italia), dei beni difettosi di cui egli rimane proprietario, verso un Centro di Riparazione in Italia?

L’operazione è fuori campo IVA quale mera movimentazione fisica, senza conseguenze IVA per l’instante in Italia, mancando l’onerosità del trasferimento e la permanenza del diritto di proprietà sul bene.

3

La spedizione, da parte del cliente finale italiano (in Italia), di beni difettosi di cui egli rimane proprietario, verso un Centro di Riparazione nello Stato UE così come la spedizione del prodotto una volta riparato dal medesimo Stato in Italia, devono essere entrambe considerate, per ALFA come una semplice movimento fisico, posto al di fuori del campo di applicazione dell’IVA in quanto l’unico scopo è quello di soddisfare gli obblighi legali di garanzia?

L’operazione è fuori campo IVA in quanto non sono verificate le condizioni contemplate dall’art. 2 del D.P.R. n. 633/1972, posto che non è dato rinvenire nella spedizione in garanzia alcun carattere di onerosità né alcun trasferimento della proprietà o costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento sui beni interessati.

4

La spedizione, da parte dell’Istante, di prodotti nuovi ed identici, dallo Stato UE ad un Centro di Riparazione in Italia, deve essere considerata, come un semplice movimento fisico, al di fuori del campo di applicazione dell’IVA, in quanto l’unico scopo è, per Alfa, quello di soddisfare ai propri obblighi legali di garanzia?

Anche in questo caso, in carenza di onerosità della transazione, l’operazione deve considerarsi fuori campo IVA.

5

Corretto trattamento ai fini IVA della spedizione effettuata dalla società, dall’Italia allo Stato membro, delle parti difettose smontate o dei prodotti difettosi non riparabili che non vengono recuperati dal cliente italiano dopo l’intervento di riparazione/sostituzione

Il trasferimento verso il Centro logistico situato nello Stato membro Ue avviene nell’ambito dell’esercizio dell’impresa e per le esigenze della stessa, finanche nelle circostanze in cui il destino finale dei beni sia la completa dismissione, posto che il processo di smaltimento delle parti di risulta comunque ascrivibile alla attività di impresa.

Pertanto, si applicano le previsioni di cui all’art. 41, comma 2, lett. c) del D.L. n. 331/1993. Trattandosi di movimentazioni che avvengono nel contesto di una sostituzione o riparazione in garanzia, resta ferma l’esclusione dall’obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi Intrastat.