L’ultimo periodo dell’art. 1, comma 74, Legge n. 190/2014 stabilisce che: “Il regime forfetario cessa di avere applicazione dall’anno successivo a quello in cui, a seguito di accertamento divenuto definitivo, viene meno taluna delle condizioni di cui al comma 54 ovvero si verifica taluna delle fattispecie indicate al comma 57”.
Pertanto, il contribuente forfetario perde l’applicazione dal regime agevolato dall’anno successivo, qualora a seguito di accertamento:
Quindi supponiamo che Mario Rossi, lavoratore autonomo, che dichiara un reddito di € 12.000,00, attesti l’assenza di cause ostative di cui al comma 57, pur essendo socio di una società di persone. A seguito di accertamento, il reddito verrà rideterminato con le regole ordinarie del TUIR, quale differenza tra compensi e spese e comporta una rettifica pari ad € 2.000,00; il maggior reddito accertato supera del 10% il reddito dichiarato. La sanzione per infedele dichiarazione del reddito d’impresa, stabilita in misura compresa dal 90% al 180% della maggiore imposta (art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 471/1997), sarà aumentata del 10%. Nell’esempio non si tiene conto della definizione agevolata e della riduzione delle sanzioni prevista dalla Legge di Bilancio 2023.
Quindi, se l’Ufficio nell’ambito della propria discrezionalità, stabilisce la sanzione base pari al 90%, la sanzione effettivamente irrogata sarà pari al 99% della maggiore imposta liquidata 90% + (90% x 10%).
Considerato che il contribuente, a seguito dell’accertamento perde i requisiti per il regime forfetario, risultano applicabili anche le sanzioni per l’IVA.
Si ricorda che per il regime forfetario non è prevista la cessazione dall’anno stesso in caso di superamento di oltre il 50% del limite dei ricavi, come accade invece per i contribuenti minimi. Anche per la cessazione a seguito di accertamento definitivo di oltre il 50% dei ricavi, la cessazione del regime avviene comunque dall’anno successivo.
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