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La sospensione delle perdite d’esercizio 2022 con ripiano entro il 2027 non è “automatica”

26 Aprile 2023
La sospensione delle perdite d’esercizio 2022 con ripiano entro il 2027 non è “automatica”

Anche per le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2022 è prevista la possibilità di sospendere gli obblighi stabiliti dal Codice civile per le società di capitali in tema di ripianamento per perdita del capitale sociale. Il Decreto “Milleproroghe” ha infatti prorogato le disposizioni previste dall’art. 6, del D.L. n. 23/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 40/2020. La disposizione, tuttavia, non si traduce in un rinvio automatico della copertura della perdita all’esercizio 2027, ma impone attente valutazioni da parte di amministratori, collegio sindacale e revisore legale.

Come noto, il prolungarsi dell’emergenza epidemiologica Covid-19, nonché la guerra Russo/Ucraina, hanno generato una crisi economica tale da incidere sui conti di molte imprese, le quali hanno chiuso i bilanci degli ultimi anni con risultati negativi. La perdurante crisi economica non ha risparmiato nemmeno l’anno 2022, motivo per cui l’art. 3, comma 9, del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 (Decreto “Milleproroghe”), è intervento:

  • a prorogare il regime straordinario in tema di copertura delle perdite previsto dall’art. 6 del D.L. n. 23/2020,
  • modificando la data di riferimento dei bilanci interessati che passa dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022, al fine di sospendere la normativa civilistica sul ripianamento delle perdite.

Schema di sintesi sospensione perdite d’esercizio

Anno

Norma

Copertura perdita

Assemblea

2020

Art. 6, D.L. n. 23/2020

Entro il 2025

Bilancio da approvare nel 2026

2021

Art. 3, comma 1-ter, D.L. n. 228/2021

Entro il 2026

Bilancio da approvare nel 2027

2022

Art. 3, comma 9, D.L. n. 198/2022

Entro il 2027

Bilancio da approvare nel 2028

La possibilità di rinviare la copertura della perdita all’esercizio 2027, tuttavia, non deve essere intesa come una sorta di automatismo “normativamente indotto” ma richiedere una valutazione attenta che necessariamente dovrà essere condotta caso per caso.

Innanzitutto, si evidenzia che rimangono fermi gli obblighi di informativa previsti dal primo comma dell’art. 2446 c.c. e dai commi 1, 2 e 3 dell’art. 2482-bis c.c. Ne consegue che gli amministratori e, in caso di loro inerzia, il collegio sindacale, quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, devono senza indugio convocare l’assemblea per gli opportuni provvedimenti. All’assemblea deve essere sottoposta una relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della società con le osservazioni del collegio sindacale o dei soggetti incaricati alla revisione dei conti. La relazione e le osservazioni devono restare depositate in copia nella sede della società durante gli otto giorni che precedono l’assemblea, perché i soci possano prenderne visione. Nell’assemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione.

Ai fini di un’eventuale responsabilità in capo agli amministratori, inoltre, è opportuno che gli stessi propongano all’assemblea di rinviare le decisioni di cui agli artt. 2477 e 2482-ter c.c. soltanto qualora ci siano effettive prospettive di recupero, “nell’orizzonte di un riassorbimento delle perdite rilevanti entro il quinquennio, che deve risultare perlomeno probabile, in base agli elementi disponibili nel momento in cui si assume la decisione” (cfr. Consiglio nazionale del notariato, Studio n. 88-2021/I).

La normativa emergenziale, peraltro, stabilisce espressamente che le perdite rilevanti per cui gli amministratori chiedono di poter beneficiare della sospensione degli obblighi civilistici accordata dalla legislazione emergenziale:

  • devono essere distintamente indicate nella nota integrativa,
  • con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio.

Il collegio sindacale (o il revisore nelle S.r.l. prive dell’organo di controllo) dal canto suo dovrà esprimere nelle proprie “osservazioni” una valutazione circa l’adeguatezza della strategia per il risanamento della gestione. Nel caso di rinvio della copertura della perdita ciò si traduce, pertanto, in un giudizio sulla credibilità delle previsioni di recupero della redditività, presupposto per tale rinvio. Al riguardo si evidenzia che le informazioni circa l’emersione di perdite rilevanti, così come le indicazioni fornite dagli amministratori nella loro relazione circa i provvedimenti futuri e la azioni da intraprendere, possono formare oggetto di apposito richiamo di informativa, richiamando la facoltà della società di volersi avvalere dei termini concessi dal citato art. 6 D.L. n. 23/2020.