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Superbonus fotovoltaico: cessione ammessa anche nelle more del perfezionamento del contratto con il GSE

24 Aprile 2023
Superbonus fotovoltaico: cessione ammessa anche nelle more del perfezionamento del contratto con il GSE

In tema di Superbonus, uno tra i diversi interrogativi che si pongono quotidianamente all’attenzione di professionisti e addetti ai lavori riguarda la possibilità di formalizzare la cessione del credito o lo sconto in fattura sull’intervento “trainato” del fotovoltaico anche nelle more dell’accettazione da parte del Gse dell’istanza per la cessione dell’energia in surplus.

In merito alle modalità di formalizzazione del contratto di cessione dell’energia non auto-consumata in sito al Gestore dei Servizi Energetici (GSE), l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, a seguito della presentazione dell’istanza presentata dal contribuente, la procedura di ammissione al servizio di ritiro dedicato per la remunerazione dell’energia non auto-consumata in sito, o non condivisa per l’autoconsumo, prevede che il GSE effettui un’istruttoria in merito ai profili di propria competenza, al fine di verificare se l’impianto di produzione possa essere ritenuto idoneo a tal fine.

Al termine di tale istruttoria, il GSE comunica per e-mail al contribuente l’accettazione dell’istanza, propedeutica alla successiva attivazione della convenzione. A seguito dell’invio dell’accettazione dell’istanza, il contribuente è tenuto a sottoscrivere ed inviare una copia della convenzione al GSE, il quale provvederà a perfezionare il contratto.

Al riguardo, è stato affermato che il contribuente possa fruire del Superbonus anche nelle more del perfezionamento del contratto con il Gestore dei servizi energetici, sempreché sia in possesso della comunicazione di accettazione dell’istanza da parte del GSE (Risposta all’istanza di interpello 31 gennaio 2022, n. 57).

Con circolare 23/E del 23 giugno 2022 sono state inoltre ribadite le condizioni in presenza delle quali il Superbonus spetta per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su determinati edifici, nonché per la installazione, contestuale o successiva, di sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti solari fotovoltaici agevolati.

In particolare, occorre che:

  • gli impianti siano installati congiuntamente ad uno degli interventi “trainanti” di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione, nonché di adozione di misure antisismiche che danno diritto al Superbonus;
  • sia ceduta a favore del Gestore dei servizi energetici (GSE), con le modalità di cui all’art. 13, comma 3, del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, l’energia non auto-consumata in sito, oppure non condivisa per l’autoconsumo, ai sensi dell’art. 42-bis del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modifiche dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8.

Con l’interpello n. 545 del 4 novembre 2022 l’Agenzia delle Entrate ha inoltre chiarito che, in assenza di una espressa previsione al riguardo, non occorre che vi sia coincidenza tra il titolare della detrazione e l’intestatario dell’utenza elettrica e conseguentemente anche del contratto di cessione dell’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico.

Questo documento fa parte del FocusSUPERBONUS 2023