Dal 1° luglio 2023 i lavori over 516.000 euro dovranno essere affidati esclusivamente alle imprese in possesso dell’attestazione SOA al momento della firma del contratto di appalto o subappalto. Con la circolare n. 10/E del 20 aprile 2023 , l’Agenzia delle Entrate fornisce importanti chiarimenti sull’attestazione SOA (Servizi Organizzativi Aziendali), divenuta obbligatoria anche nei lavori privati di importo superiore ai 516.000 euro che accedono agli incentivi fiscali, tra cui il superbonus.
L’art. 10-bis del D.L. 21 marzo 2022, n. 21, inserito in sede di conversione del decreto in Legge n. 51/2022 ha reso obbligatoria l’attestazione SOA sopra i 516.000 euro anche nei lavori privati che ottengono incentivi fiscali, superbonus o altri bonus edilizi (ecobonus, sismabonus, bonus barriere architettoniche).
In particolare, per poter beneficiare delle predette agevolazioni fiscali, l’esecuzione dei lavori deve essere affidata tenendo conto delle seguenti fasi:
Periodo |
Affidamento dei lavori a: |
1/1/2023 - 30/6/2023 |
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Dal 1/7/2023 |
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La circolare in commento interviene quindi sugli aspetti più critici relativi alla nuova disciplina: decorrenza del nuovo obbligo e soglia di riferimento.
Quanto al primo punto, si chiarisce che i lavori in corso di esecuzione al 21 maggio 2022 (data di entrata in vigore del D.L. n. 21/2022) e per i contratti stipulati prima di tale data, aventi data certa, ai fini della fruizione degli incentivi fiscali di cui agli artt.119 e 121 del Decreto Rilancio non sia richiesto il rispetto dell’attestazione SOA, anche per le spese sostenute successivamente al 1° luglio 2023. Ciò anche al fine di non travolgere rapporti già in essere prima dell’entrata in vigore della disposizione che, peraltro, prevede le “condizioni SOA” solo a decorrere dal 1° gennaio 2023.
Tenendo conto della norma di interpretazione autentica di cui all’art. 2-ter del D.L. n. 11/2023, viene previsto altresì che, per i contratti stipulati a decorrere dal 21 maggio 2022 fino al 31 dicembre 2022, relativi a lavori che si protraggono oltre il 31 dicembre 2022, è necessario, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali, acquisire la certificazione SOA per lavori di importo superiore a 516.000 o, almeno, aver sottoscritto un contratto finalizzato al rilascio della predetta certificazione, entro la medesima data. Per le spese sostenute a decorrere dal 1° luglio 2023, la detrazione è condizionata all’avvenuto rilascio della certificazione SOA.
Infine, in linea con la norma di interpretazione autentica recata dal citato art. 2-ter, l’Amministrazione finanziaria conferma che il limite di 516.000 euro deve essere calcolato “avendo riguardo singolarmente a ciascun contratto di appalto e a ciascun contratto di subappalto”. Pertanto, nel caso in cui detti lavori siano affidati in subappalto, le “condizioni SOA” devono essere rispettate dall’impresa appaltatrice, nel caso in cui il valore dell’opera complessiva superi i 516.000 euro, nonché dalle imprese subappaltatrici solo qualora le stesse eseguano lavori di importo superiore a tale soglia.
Questo documento fa parte del FocusSUPERBONUS 2023
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