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REGIMI CONTABILI

La fuoriuscita dal forfetario nel 2023: tutti gli adempimenti

12 Aprile 2023
La fuoriuscita dal forfetario nel 2023: tutti gli adempimenti

I soggetti che adottano il regime forfetario nel 2022 possono  essere fuoriusciti nel 2023 nei seguenti casi:

  • nel 2022 non hanno rispettato i requisiti previsti dal comma 54, cioè:
    • superamento del limite previsto per ricavi/compensi (nuovo limite pari ad € 85.000);
    • spese per il personale e per il lavoro accessorio per un importo complessivo superiore ad € 20.000 lordi annui;
  • nel 2022 si è verificata la causa di esclusione del reddito di lavoro dipendente e reddito assimilato eccedente l’importo di € 30.000;
  • nel 2023 si verifica una delle casistiche di esclusione:
    • adozione di regimi speciali IVA;
    • non residenza;
    • attività in via esclusiva o prevalente cessioni di immobili e di mezzi di trasporto nuovi;
    • partecipazione a società di persone, associazioni o a imprese familiari di cui all’art. 5 TUIR, o che controllano direttamente o indirettamente S.r.l. o associazioni in partecipazione, con attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni;
    • attività esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro attualmente o nei due anni precedenti, o nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ad essi;
  • per opzione.

Tutti i soggetti che fuoriescono dal regime, sono tenuti ad:

  • applicare l’IVA nei modi ordinari;
  • determinare il reddito con le regole dell’art. 66 TUIR, se impresa o dell’art. 54 TUIR, se lavoratore autonomo.
  • potranno tenere la contabilità semplificata o ordinaria per opzione.

Il passaggio dal regime forfetario al regime ordinario comporta:

  • per l’emissione delle fatture si verifica il passaggio da un regime di esclusione dall’IVA ad un regime IVA ordinario;
  • ai fini IVA, va effettuata la rettifica della detrazione IVA connessa al mutamento del regime di detrazione (da IVA indetraibile a IVA detraibile) - il recupero dell’IVA a credito avviene in corrispondenza del versamento del saldo annuale IVA relativo al 2023 (1° anno di applicazione del regime ordinario).
  • ai fini reddituali: le imprese in contabilità semplificata determinano il reddito in base al principio di cassa in luogo di quello per competenza. Quindi, non è in genere necessario gestire gli eventuali salti o duplicazioni d’imposta connessi al passaggio dell’imprenditore da un regime di determinazione del reddito con il criterio di cassa a un regime in cui si utilizza il criterio di competenza.
  • l’analisi del trattamento dei beni strumentali acquistati durante il regime forfetario o anteriormente all’ingresso nel regime. In relazione ai beni strumentali già posseduti al momento dell’ingresso nel regime forfetario è stata applicata la regola secondo la quale a partire dal momento di adozione del regime non risultano più deducibili le quote di ammortamento. Qualora tali beni siano presenti al momento dell’uscita dal regime si ritiene che non sarà possibile “riprendere” il processo d’ammortamento. Non sono deducibili ulteriori quote d’ammortamento dopo l’uscita dal regime forfetario. Per i beni acquistati in vigenza del regime forfetario, il costo di tali beni non è stato dedotto, data la determinazione forfetaria dei costi in tale regime. Dall’anno di fuoriuscita dal regime agevolato non sarà comunque possibile dedurre alcuna somma a titolo di ammortamento. Questo emerge dalla lettura del comma 72: “le spese sostenute nel periodo di applicazione del regime forfetario non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi” comprese quindi quelle relative al costo dei beni strumentali.