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BILANCIO

La contabilizzazione dello sconto in fattura nel bilancio 2022

12 Aprile 2023
La contabilizzazione dello sconto in fattura nel bilancio 2022

Anche quest’anno, in sede di approvazione del bilancio, si ripropone il tema della corretta contabilizzazione dell’eventuale concessione dello sconto in fattura ex art. 121 del D.L. n. 34/2020. La questione è stata affrontata dall’OIC nella “Comunicazione sulle modalità di contabilizzazione dei bonus fiscali”.

In particolare, l’impresa commissionaria la quale ha realizzato il lavoro e concesso lo sconto in fattura al cliente, iscrive in contabilità il ricavo per l’opera eseguita e, in contropartita, evidenzia un credito corrispondente alla somma dei seguenti elementi:

  • l’ammontare che sarà regolato tramite disponibilità liquide per la parte non coperta dallo sconto concesso;
  • il valore di mercato del bonus fiscale, che sarà ricevuto per effetto dello sconto in fattura applicato.

Tale credito, al verificarsi dei presupposti previsti dalla normativa di riferimento per il riconoscimento dello sconto in fattura, sarà iscritto tra i crediti tributari. Si ricorda che l’OIC 25 stabilisce che la voce crediti tributari accoglie tutti i crediti di natura tributaria e non solo quelli derivanti dalle imposte sui redditi (par. 18 dell’OIC 25). Nel caso in cui non sia desumibile il valore di mercato del credito tributario, trattandosi di un credito acquistato e non generato, allora la sua iscrizione avviene al costo sostenuto che, nella circostanza, è pari all’ammontare dello sconto in fattura concesso, così come risultante dalla fattura stessa.

In merito alla valutazione successiva del credito tributario al costo ammortizzato, il documento rinvia alla disciplina prevista dai parr. 10-11, riportati nel quesito n. 1 del documento. La società commissionaria, che ha praticato lo sconto in fattura e, quindi, ha “maturato” il credito, può utilizzarlo in compensazione con debiti tributari, tenendo conto che lo può “sfruttare” con la stessa ripartizione in quote annuali, con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione dalla società committente o cederlo successivamente.

Pertanto, secondo l’OIC, nell’applicare il criterio del costo ammortizzato, la società deve stimare i flussi finanziari futuri (ossia i debiti che prevede di compensare), considerando anche che il comma 3 dell’art. 121 del Decreto “Rilancio” prevede che la quota di credito non utilizzata nell’anno, non può essere utilizzata nei periodi d’imposta successivi né essere chiesta a rimborso.

Sul punto, la circolare 8 agosto 2020, n. 24/E ha fornito un esempio concreto ipotizzando che - a fronte di un corrispettivo di 30.000 euro - venga usufruito uno sconto di corrispondente importo da parte del beneficiario della detrazione. All’atto della riduzione del credito verso il cliente, il fornitore registrerà un credito d’imposta pari al 110% del corrispettivo ceduto (i.e. 33.000) di cui 3.000 euro quale provento finanziario.

Secondo quanto emerge dal documento la differenza tra valore di iscrizione e valore nominale del credito (3.000 nell’esempio) deve essere iscritta in quote costanti e quindi riscontata durante tutta la durata del credito utilizzata in compensazione nella voce proventi finanziari del conto economico. Tale importo concorre a formare il reddito imponibile secondo il principio di derivazione mancando una norma che ne disciplini l’esclusione.