Il comma 3-sexies del D.L.11/2023, introdotto in sede di conversione in legge del decreto, modifica l'art. 119 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, aggiungendovi il comma 8-quinquies.
Le norme introdotte consentono al contribuente:
di optare per:
L'opzione è:
Essa è esercitabile solo a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d'imposta 2022 non sia indicata nella relativa dichiarazione dei redditi. Se verrà indicata, significa che non si opta per la diluizione in 10 anni ma per la fruizione ordinaria in 4.
Si ricorda che l'art. 9, comma 4, del D.L. 18 novembre 2022, n. 176 stabilisce, nella formulazione attualmente vigente, che per gli interventi rientranti nella disciplina del superbonus, in deroga a quanto previsto all'art. 121, comma 3, terzo periodo, del D.L. n. 34/2020 (cioè che la quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso), i crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022 (termine di cui si dispone la proroga al 31 marzo 2023 , nel corso dell'esame in sede di conversione in legge del D.L. 11/2023) e non ancora utilizzati, possono essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, in luogo dell'originaria rateazione prevista per i predetti crediti (4 quote annuali), previo invio di una comunicazione all'Agenzia delle entrate da parte del fornitore o del cessionario, da effettuarsi in via telematica.
Tale comunicazione può essere inviata anche avvalendosi dei soggetti indicati al comma 3 dell'art. 3 del regolamento di cui al D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.
Rimaniamo in attesa del modello, non ancora pubblicato da parte dell'Amministrazione.
Questo documento fa parte del FocusSUPERBONUS 2023
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