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ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Definizione irregolarità formali: slitta al 31.10.2023 il versamento della prima o unica rata

29 Marzo 2023
Definizione irregolarità formali: slitta al 31.10.2023 il versamento della prima o unica rata

C’è tempo fino al 31 ottobre 2023 per correggere le irregolarità formali ed effettuare il versamento della 1° rata della sanzione da 200 euro (la prima rata ammonta a 100 euro). 

Il Decreto contro il caro bollette, approvato dal Consiglio dei ministri il 28 marzo 2023 , all’art. 17 introduce lo slittamento della prima scadenza dal 31 marzo al 31 ottobre 2023.

Fattispecie agevolativa

Legge n. 197/2022

Nuove scadenze

Elenco delle violazioni formali non incluse nella definizione

Regolarizzazione delle irregolarità formali

Commi 166-173

  • Possono essere oggetto di regolarizzazione le violazioni formali, commesse dalla generalità dei contribuenti, in materia di Iva, Irap, imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, ritenute alla fonte e crediti d’imposta, mediante versamento di una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni, eseguito in due rate di pari importo, la 1° entro il 31 ottobre 2023 e la 2° entro il 31 marzo 2024;
  • la regolarizzazione si perfeziona con il pagamento delle somme dovute e con la rimozione delle irregolarità od omissioni, che deve avvenire al più tardi, entro il termine di versamento della seconda rata (31 marzo 2024).
  • Non è possibile avvalersi della regolarizzazione:
    • con riferimento agli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria (voluntary disclosure);
    • per consentire l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato;
    • per le violazioni  formali già contestate in atti divenuti definitivi al 1° gennaio 2023;
    • per le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale, in particolare, dell’obbligo di compilazione del quadro RW e quelle concernenti l’IVIE e l’IVAFE. Tale esclusione vale anche per le violazioni dell’obbligo di comunicazione di cui all’art. 1 del D.L. n. 167/1990 da parte degli intermediari bancari e finanziari e degli operatori finanziari.
  • La tardiva o omessa comunicazione all’Enea dei dati relativi agli interventi di riqualificazione energetica, ai fini della fruizione della detrazione d’imposta, non può essere ricompresa fra le ipotesi di violazioni formali oggetto di possibile regolarizzazione, atteso che detta comunicazione costituisce uno dei documenti necessari per poter beneficiare delle detrazioni sulle spese per il risparmio energetico.
  • Sono prorogati di due anni i termini di decadenza per la notifica dell’atto di contestazione o dell’atto di irrogazione della sanzione, con riferimento alle violazioni formali commesse fino al 31 ottobre 2022, oggetto di un PVC, a prescindere dalla circostanza che il contribuente destinatario dell’attività di verifica si sia avvalso della definizione agevolata.

Questo documento fa parte del FocusTREGUA FISCALE