Il Ministro Giorgetti ha annunciato la riapertura del canale bancario e postale per l'acquisizione dei crediti da bonus edili.
Dato che la finestra temporale sarà non troppo ampia e la concorrenza agguerrita, è oggi necessario prepararsi all'invio dei documenti idonei all'evasione dell'istruttoria. Dopo l'approvazione del D.L. 11/2023, Poste Italiane S.p.A. sta richiedendo un'integrazione della documentazione relativa alle vecchie pratiche 2022 già accettate e richiederà presumibilmente tali documenti anche per le future pratiche da visionare.
È necessario raccogliere:
- titolo edilizio abilitativo degli interventi (es. CILA/CILAS) o nel caso di interventi in regime di edilizia libera, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa vigente;
- notifica preliminaredell'avvio dei lavori all'Azienda Sanitaria Locale, necessariamente con ricevuta di trasmissione, oppure, nel caso di interventi per i quali tale notifica non è dovuta in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti tale circostanza;
- visura catastale ante operam dell'immobile oggetto degli interventi o, se non disponibile, visura catastale storica. Oppure, nel caso di immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento;
- fatture, ricevute o altri documenti comprovanti le spese sostenute;
- nel caso di interventi di efficienza energetica, la documentazione prevista dall'art. 6, comma 1, lettere a), c) e d) del DM del 6 agosto 2020 (GU n. 246 del 5 ottobre 2020):
- relazione tecnica depositata presso il comune di cui all'art. 8, comma 1, del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 o un provvedimento regionale equivalente, obbligatoria per gli interventi che beneficiano delle agevolazioni di cui all'art. 119 del Decreto rilancio;
- APE (Attestato di Prestazione Energetica) nei casi e con le modalità di cui all'art. 7 del D.M. del 6 agosto 2020 (GU n. 246 del 5 ottobre 2020);
- ove previsto, la certificazione del fornitore delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica;
oppure, nel caso di interventi per i quali uno o più dei predetti documenti non risultino dovuti in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 cit., che attesti tale circostanza;- nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali, delibera condominiale di approvazione dei lavori e relativa tabella di ripartizione delle spese tra i condomini.
Questo documento fa parte del FocusSUPERBONUS 2023
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