All’interno del c.d. pacchetto della “tregua fiscale”, il ravvedimento operoso speciale giunge alla prima scadenza del 31 marzo 2023.
Ai sensi del comma 175 dell’art. 1, Legge n. 197/2022, la regolarizzazione si perfeziona con il versamento di quanto dovuto o della prima rata entro il 31 marzo 2023 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni.
Le violazioni possono essere regolarizzate attraverso il pagamento:
Il versamento delle somme dovute può essere effettuato in 8 rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata fissata al 31 marzo 2023. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo.
Va ricordato che non sono definibili con il ravvedimento speciale le violazioni formali e tutte le violazioni rilevabili ai sensi degli artt. 36-bis e 54-bis. Sono esclusi dal ravvedimento operoso speciale anche gli omessi versamenti per i quali non risultano ancora emesse le comunicazioni ex artt. 36-bis e 54-bis.
Ad esempio, le comunicazioni ricevute nel corso del 2023, riferite alle annualità 2017/2018 ed i cui termini di decadenza non sono ancora spirati in virtù delle proroghe intervenute con la normativa emergenziale, non sono sanabili con ravvedimento speciale. Queste non sono contemplate in nessuna delle previsioni di cui al comma 153 ss. della Legge n. 197/2022. Vi è l’esclusione dal ravvedimento speciale di tutte le situazioni ricadenti nell’attività di liquidazione delle dichiarazioni.
Rientrano in tale ravvedimento le violazioni diverse da quelle definibili ai sensi dei commi da 153 a 159 riferiti agli avvisi bonari:
Operativamente per la definizione si versa con F24 il codice tributo relativo all’imposta (si veda risoluzione n. 6/E/2023).
Si pensi al caso in cui una S.r.l. abbia omesso di indicare nel quadro RL Altri redditi, del Modello REDDITI 2020 un “reddito diverso”, pari ad € 8.000. È ammesso il c.d. “ravvedimento speciale”, applicando una sanzione pari ad 1/18 del 90%: 90% di € 8.000 = € 7.200 1/18 di € 7.200 = € 400. Con il ravvedimento ordinario la sanzione sarebbe stata € 1.029 (1/7 di € 7.200).
Questo documento fa parte del FocusTREGUA FISCALE
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