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Bonus edilizi: attestazione antiriciclaggio per chi è controparte nelle cessioni

13 Marzo 2023
Bonus edilizi: attestazione antiriciclaggio per chi è controparte nelle cessioni

L'art. 1, comma 1, lett. b), del D.L. 11/2023, per consentire l'esclusione da responsabilità in solido, da parte del fornitore che ha applicato lo sconto o del cessionario, che ha acquisito il credito, derivante da bonus edilizi, richiede agli stessi di conservare una serie di documenti. Tra questi alla lett. i) si cita una attestazione ai fini antiriciclaggio. 

Letteralmente la norma parla di "i) un'attestazione rilasciata dai soggetti obbligati di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che intervengono nelle cessioni comunicate ai sensi del presente articolo, di avvenuta osservanza degli obblighi di cui agli articoli 35 e 42 del decreto legislativo n. 231 del 2007."

Quindi, ferme le ipotesi di dolo, il concorso nella violazione che determina la responsabilità in solido del fornitore e dei cessionari, è in ogni caso escluso con riguardo ai cessionari che dimostrano di aver acquisito il credito di imposta e che siano in possesso di tale attestazione.

La conseguenza pratica di ciò è che ora le banche cessionarie stanno richiedendo l'attestazione avente a oggetto l’avvenuto assolvimento degli obblighi antiriciclaggio di cui agli artt. 35 e 42 del D.Lgs. 231/2007, mal interpretando il disposto normativo. La predetta disposizione suscita perplessità a causa del richiamo ai soggetti obbligati di cui all’art. 3 del D.Lgs. 231/2007 e del contestuale utilizzo del termine “intervengono”. Tale formulazione, infatti, si presta a ingenerare l’errato convincimento che la norma sia rivolta anche ai professionisti, in quanto ricompresi tra i soggetti obbligati ex art. 3.

Il CNDCEC ha sottoposto all’attenzione del Governo una proposta emendativa sul tema, allo scopo di riformulare la norma al fine di operare una distinzione nell’ambito dei soggetti obbligati di cui al decreto antiriciclaggio, riconducendo la richiesta attestazione ai soli istituti di credito e banche qualora intervengano, nella qualità di cessionari, nell’operazione. Il termine “intervengono”, andrebbe sostituito con “sono controparte” nelle cessioni comunicate. La proposta di emendamento, come presentata dal Consiglio nazionale, è già agli atti dei lavori parlamentari di conversione del decreto.

La norma, quindi, non va applicata al professionista che rilascia il visto di conformità, ma all'istituto di credito che, una volta acquistato il credito, interviene come controparte nell'operazione di cessione, come cedente. L'attestazione è, quindi, richiesta nel caso di crediti di imposta che siano stati oggetto di precedenti cessioni e deve essere rilasciata dai soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio che “sono controparte” del cessionario. Essi rivestono il ruolo di cedente ed hanno rivestito il ruolo di cessionari nella precedente cessione.

Il richiamo agli artt. 35 e 42 del D.Lgs. 231/2007, poi, fa riferimento:

  • all’obbligo di segnalazione di operazioni sospette 
  • e all'obbligo di astensione (dal rapporto, dalla prestazione professionale e dalle operazioni) cui è collegata la necessità di valutare l’opportunità di effettuare o meno una segnalazione di operazione sospetta.

Il rilascio di un'attestazione “di avvenuta osservanza” degli obblighi di cui all’art. 35 potrebbe essere interpretata come la violazione del divieto di comunicazione delle segnalazioni di operazioni sospette di cui all’art. 39 del decreto antiriciclaggio.