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Il visto di conformità per il Superbonus 110% nel Modello Redditi 2023

10 Marzo 2023
Il visto di conformità per il Superbonus 110% nel Modello Redditi 2023

Con il blocco del canale bancario per l'acquisizione dei crediti, saranno molti i casi in cui i contribuenti dovranno fruire della detrazione al 110% direttamente in dichiarazione. Di conseguenza, dovrà essere apposto il visto di conformità da parte del vistatore direttamente come allegato al set documentale che compone il Modello Redditi.

Va ricordato che l’indicazione del visto di conformità sul superbonus 110% in dichiarazione dei redditi è necessaria nel solo caso in cui si opti per la fruizione mediante detrazione in 5 anni. Se invece la fruizione avviene mediante sconto in fattura o cessione del credito, il visto deve essere apposto nella relativa comunicazione telematica da inviare entro il 31 marzo 2023.

Nel caso in cui si opti per la detrazione direttamente in dichiarazione è possibile che l’apposizione del visto di conformità venga di fatto assorbita da quella relativa al visto sull’intera dichiarazione, se apposto, con conseguente ampliamento degli obblighi di verifica anche relativamente alla spettanza del superbonus.Nel riquadro "Firma della dichiarazione" del Modello Redditi 2023, le istruzioni precisano, infatti, che va indicata l’apposizione del visto di conformità; cioè vanno indicati i dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto in dichiarazione alla fruizione della detrazione delle spese per interventi rientranti nel “Superbonus”, sostenute a decorrere dal 12 novembre 2021, a fronte di fatture emesse da tale data. La casella non va, invece, compilata nelle ipotesi in cui sia compilata la sezione “VISTO DI CONFORMITÀ riservato al C.A.F. o al professionista”.

In particolare, l'obbligo di richiedere il visto di conformità viene escluso qualora:

  • la dichiarazione sia presentata direttamente dal contribuente, attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia delle entrate (modello 730 o modello Redditi);
  • la dichiarazione sia presentata tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale;
  • esiste già un visto di conformità che comprende l’intera dichiarazione.

Inoltre, l’obbligo di visto non sussiste:

  • a prescindere dalla tipologia o dal valore complessivo dell’intervento, se prima del 12 novembre 2021 è stata sostenuta la spesa e stipulato l’accordo per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, mediante la relativa annotazione, a prescindere dalla data della trasmissione della comunicazione
  • e si tratta di interventi di edilizia libera o di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, fatta eccezione per gli interventi ammessi al bonus facciate, se la spesa è stata sostenuta dal 12 novembre 2021, a prescindere dalla data di conclusione dell’accordo e di trasmissione della comunicazione.

Infine si ricorda che, come confermato dall'Agenzia delle Entrate (), le spese sostenute per l’apposizione del visto risultano detraibili. Tale detrazione spetta anche nel caso in cui il contribuente fruisca del superbonus direttamente nella propria dichiarazione dei redditi, fermo restando la necessità di indicazione separata nel documento giustificativo delle spese di apposizione del visto Superbonus, qualora l’apposizione sia assorbita da quella relativa al visto sull’intera dichiarazione. Ai fini della detraibilità risulta inoltre necessario che le spese per il visto superbonus siano suddivise in relazione alle tipologie di intervento realizzate in quanto tali spese devono essere assoggettate ai massimali propri di ogni intervento. Pertanto, in caso di realizzazione di differenti interventi (miglioramento sismico, cappotto, finestre, caldaia ecc.), il costo sostenuto per le prestazioni professionali e per altre spese funzionali all’esecuzione dell’intervento deve essere imputato a ogni singolo intervento in relazione alla prestazione svolta.

Questo documento fa parte del FocusSUPERBONUS 2023