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Superbonus e istanza presentata al GSE

8 Marzo 2023
Superbonus e istanza presentata al GSE

L’applicazione del Superbonus per gli interventi relativi agli impianti fotovoltaici è subordinata alla cessione in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE), con le modalità di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. n. 387/2003, dell'energia non autoconsumata in sito ovvero non condivisa per l'autoconsumo.

Al riguardo, è stato chiarito che il contribuente può accedere al Superbonus anche nelle more del perfezionamento del contratto col Gestore dei servizi energetici a condizione, tuttavia, di essere in possesso della comunicazione di accettazione dell'istanza da parte del GSE (risposta a interpello n. 57/E del 31 gennaio 2022).

Tale chiarimento è stato ripreso dalla circolare n. 23/E/2022 la quale ha ulteriormente precisato che "il Superbonus si applica alle spese sostenute entro il [...] 30 giugno 2022 per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, ovvero per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi dell'articolo 119 del decreto Rilancio".

Sulla scorta di tali precisazioni la recente risposta n. 907-1110/2022 della Direzione regionale per il Veneto rileva che:

  • il rispetto del termine di scadenza dell'agevolazione è un requisito riferito al sostenimento della spesa,
  • e non anche a tutti gli altri adempimenti, per i quali sono previsti taluni altri termini specifici.

Vale a dire che le spese devono essere sostenute entro i termini previsti dal Superbonus mentre l’allaccio al GSE può avvenire anche in seguito, entro il termine di presentazione della dichiarazione.

Da ultimo, con la risposta a interpello n. 545/E/2022, l’Agenzia ricorda che, “in assenza di una espressa previsione al riguardo, non occorre che vi sia coincidenza tra il titolare della detrazione e l’intestatario dell’utenza elettrica e conseguentemente anche del contratto di cessione dell’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico”.

Questo documento fa parte del FocusSUPERBONUS 2023