News
IVA

Dichiarazione IVA: la compilazione del quadro VL in caso di omessi versamenti periodici

23 Febbraio 2023
Dichiarazione IVA: la compilazione del quadro VL in caso di omessi versamenti periodici

Nel caso in cui nel corso dell’anno siano stati omessi versamenti, o corrisposti importi in misura inferiore rispetto a quanto dovuto, occorre prestate attenzione alla compilazione del quadro VL della dichiarazione IVA annuale. Ove la dichiarazione chiuda a credito, infatti, tale importo risulta influenzato dai minori versamenti effettuati con la necessità di gestire tali scostamenti.

Come noto in sede di compilazione del rigo VL30 della dichiarazione IVA occorre indicare:

  • nel campo 1, il maggiore tra l’importo indicato nel campo 2 e la somma di quelli indicati nei campi 3, 4 e 5;
  • nel campo 2, l’ammontare complessivo dell’IVA periodica dovuta; tale importo corrisponde alla somma degli importi dell’IVA indicati nella colonna 1, del rigo VP14 del modello di comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA relative al 2022 (senza considerare gli importi già indicati nella colonna 1 del rigo VP14 ma non versati in quanto non superiori a 25,82 euro). A tale ammontare va sommato anche l’importo dell’acconto dovuto indicato nel rigo VP13 campo 2. In caso di comunicazioni periodiche omesse o errate, occorre riportare anche gli importi inseriti nel quadro VH;
  • nel campo 3, il totale dei versamenti periodici, compresi l’acconto IVA e gli interessi trimestrali nonché l’imposta versata a seguito di ravvedimento, relativi al 2022. Si precisa che l’ammontare complessivo dei versamenti periodici risulta dalla somma dei dati IVA riportati nei modelli F24, anche se non effettivamente versati a seguito di compensazione con crediti relativi ad altri tributi (o anche ad IVA), contributi e premi, per i quali siano stati utilizzati i codici tributo:
  • da 6001 a 6012 per i versamenti mensili;
  • da 6031 a 6033 per i versamenti trimestrali e il 6034 per il versamento del quarto trimestre;
  • 6013 e 6035 per l’acconto;
  • da 6720 a 6727 per i versamenti effettuati per subforniture;
  • nel campo 4, l’ammontare dell’IVA periodica, relativa al 2022, versata a seguito del ricevimento delle comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato riguardante le comunicazioni delle liquidazioni periodiche. In particolare, occorre indicare la quota d’imposta dei versamenti effettuati con codice tributo 9001 (al netto di sanzioni e interessi) e anno di riferimento 2022, fino alla data di presentazione della dichiarazione;
  • nel campo 5, l’ammontare dell’IVA periodica, relativa al 2022, versata fino alla data di presentazione della dichiarazione, a seguito della notifica di cartelle di pagamento.

Sulla scorta della lettura delle istruzioni al modello ministeriale risulta evidente che, se nel corso dell’anno il contribuente ha versato gli acconti in misura minore di quanto dovuto, l’importo indicato a colonna 3 (imposta versata) sarà necessariamente inferiore a quello riportato in colonna 2 (imposta dovuta) con conseguenze diverse a seconda che la dichiarazione chiuda a debito o a credito.

Nel primo caso, infatti, l’importo del debito non è influenzato dal minor versamento. Nel caso di credito IVA, invece, è necessario prestare particolare attenzione in sede di compilazione del rigo VL 33 (Iva a credito): il totale IVA a credito va indicato nel caso in cui la somma degli importi dei crediti (rigo VL4, VL11, campo 1, VL12, campo 1 e da rigo VL24 a VL31) risulti superiore alla somma degli importi dei debiti (rigo VL3 e da rigo VL20 a VL23).

Se tale differenza è positiva nel rigo deve essere indicato l’importo che si ottiene considerando tra gli importi a credito la somma dei campi 3, 4 e 5 del rigo VL30 (IVA periodica versata) in luogo del campo 1 del medesimo rigo. Nel calcolo del credito emergente dalla dichiarazione, infatti, occorre tenere conto esclusivamente dei versamenti effettuati. Qualora da tale calcolo emerga un importo “negativo” il rigo non deve essere compilato.

Questo documento fa parte del FocusModello IVA 2023