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Recupero del credito mediante la dichiarazione IVA 2023 nel quadro VN

17 Febbraio 2023
Recupero del credito mediante la dichiarazione IVA 2023 nel quadro VN

Nella Dichiarazione IVA 2023 (anno 2022) il quadro VN “Dichiarazioni integrative a favore”, va compilato dai soggetti che hanno presentato, nel corso del 2022, una o più dichiarazioni integrative “a favore”, oltre il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo a quello cui si riferisce ciascuna dichiarazione integrativa (c.d. integrative “ultrannuali”).

Infatti, la norma (art. 8, comma 6-quater, D.P.R. n. 322/1998) prevede che:

  • qualora un contribuente presenti una dichiarazione integrativa oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo,
  • il credito IVA va indicato nella dichiarazione annuale relativa al periodo d’imposta in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.

Quindi, il soggetto passivo che ha presentato, nel corso del 2022, una dichiarazione integrativa “a favore” deve compilare il quadro VN della dichiarazione IVA 2023 per il 2022 come segue:

  • colonna 1: anno a cui si riferisce la dichiarazione integrativa presentata (es. 2019 se la dichiarazione integrativa interessata è la dichiarazione annuale IVA 2020 - anno 2019);
  • colonna 3: credito, derivante dal minor debito o dalla maggiore eccedenza IVA detraibile, risultante dalla dichiarazione integrativa presentata e non chiesto a rimborso nella stessa.

La somma degli importi indicati nella colonna 3 deve essere riportata al rigo VL11 campo 1, così concorrendo alla formazione dei righi VL32 “IVA a debito” e VL33 “IVA a credito”, come previsto dal modello dichiarativo.

Ciò per permettere di recuperare il credito IVA in sede di dichiarazione annuale IVA. L’alternativa è recuperare il credito IVA mediante compensazione in F24, con debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa, o con rimborso in presenza dei requisitidel D.P.R. n. 633/1972 per l’anno cui si riferisce la dichiarazione integrativa.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

  • l’indicazione del credito nella dichiarazione relativa all’anno in cui è stata presentata l’integrativa “ultrannuale” è obbligatoria per consentire la rigenerazione del credito stesso e, quindi, la sua disponibilità per il pagamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa;
  • la rigenerazione del credito pregresso si ottiene grazie alla sua inclusione nella liquidazione della corrispondente imposta dovuta per l’anno corrente;
  • se emerge un credito dalla dichiarazione IVA 2023, tale eccedenza può essere utilizzata in compensazione esterna per il pagamento di debiti relativi ad altre imposte.

Il credito che emerge dall’integrativa “ultrannuale” va, quindi, preliminarmente utilizzato in compensazione “interna” con l’imposta dovuta per l’anno in cui è stata presentata l’integrativa.

Ad esempio, consideriamo il caso di un contribuente, che ha presentato nel 2022, la dichiarazione integrativa IVA 2020 - anno 2019 e da questa emerge un credito da maggiore eccedenza IVA detraibile di 4.000,00 euro, non chiesto a rimborso nella dichiarazione integrativa presentata.

Il quadro VN della dichiarazione IVA 2023 per il 2022 va compilato indicando a:

  • colonna 1: l’anno 2019, anno al quale si riferisce la dichiarazione integrativa IVA presentata;
  • colonna 3: l’importo di 4.000,00 euro, quale credito da maggiore eccedenza IVA detraibile, risultante dalla dichiarazione integrativa presentata.

Questo documento fa parte del FocusModello IVA 2023