L’art. 1, commi da 2 a 9 e commi da 45 a 50, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha introdotto delle misure agevolative al fine di compensare parzialmente, alle condizioni ivi indicate, il maggior onere sostenuto dalle imprese nel 1° trimestre 2023 per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante.
In particolare, l’art. 1prevede il riconoscimento:
- a favore delle imprese energivore un credito di imposta, pari al 45% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata (o autoconsumata) nel 1° trimestre dell'anno 2023;
- a favore delle imprese non energivore di un credito di imposta, pari al 35% della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel 1° trimestre dell'anno 2023;
- a favore delle imprese gasivore, di un credito di imposta, pari al 45% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel 1° trimestre solare dell'anno 2023;
- a favore delle imprese non gasivore di un credito di imposta, pari al 45% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel 1° trimestre solare dell'anno 2023;
- a favore delle imprese esercenti l'attività agricola e la pesca e alle imprese esercenti l'attività agromeccanica di cui al codice ATECO 01.61, di un credito d'imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel 1° trimestre solare dell'anno 2023, per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle predette attività.
Tali crediti, entro il 31 dicembre 2023, vanno utilizzati in compensazione in F24 o ceduti solo per intero a terzi.
Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta di cui trattasi da parte delle imprese beneficiarie, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, sono stati istituiti, con risoluzione n. 8/E/2023 , i seguenti codici tributo:
- “7010” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (1° trimestre 2023) – art. 1, comma 2, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
- “7011” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (1° trimestre 2023) – art. 1, comma 3, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
- “7012” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (1° trimestre 2023) – art. 1, comma 4, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
- “7013” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (1° trimestre 2023) – art. 1, comma 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
- “7014” denominato “credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola, della pesca e agromeccanica (1° trimestre 2023) – art. 1, commi 45 e 46, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.
Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno 2023, cioè quello di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.