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Ai nastri di partenza il nuovo obbligo di notifica via PEC

14 Febbraio 2023
Ai nastri di partenza il nuovo obbligo di notifica via PEC

Il prossimo 28 febbraio entra in vigore il processo civile riformato dal D.Lgs. n. 149/2022, attuando la Legge delega n. 206/2021. Queste norme rappresentano uno degli step fondamentali della riforma Cartabia, voluta allo scopo principale di accelerare i tempi del processo, dando attuazione agli obblighi assunti dall’Italia verso la Ue con il PNRR. Tra le più importanti novità si segnalano le modifiche in materia di notificazione a mezzo PEC ai sensi della Legge n. 53/1994.

Tra gli aspetti di maggior rilievo, in particolare:

  • viene reso definitivamente valido il registro IPA (indice delle Pubbliche Amministrazioni) quale pubblico elenco ai fini della notifica a mezzo PEC alle PA. Il registro IPA, come noto, inutilizzabile per lungo periodo, era stato recentemente reso utilizzabile per effetto della normativa emergenziale (art. 28 D.L. n. 76/2020) a condizione che nel registro PP.AA. non fosse presente l’indirizzo PEC della pubblica amministrazione;
  • si conferma in via definitiva l’orientamento già acclarato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 75/2019) per cui le notificazioni a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato possono essere eseguite senza limiti orari.

Per gli avvocati diventa altresì obbligatoria la notifica via PEC nel caso in cui il destinatario:

  • abbia l’obbligo di avere un domicilio digitale presente in pubblici elenchi come ad es. liberi professionisti ed imprese;
  • abbia scelto spontaneamente di avere un domicilio digitale previsto dall’art. 3-bis, comma 1-bis, del codice dell’amministrazione digitale, di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (ad esempio il domicilio digitale delle persone fisiche).

L’ufficiale giudiziario sarà quindi soltanto l’extrema ratio della procedura: divenendo parte attiva solo su richiesta del legale, il quale dovrà dichiarare che la modalità via PEC o SERC non risulta possibile o non ha avuto esito positivo per cause non imputabili al destinatario. Sotto il profilo temporale, si ricorda, tali novità saranno efficaci a decorrere dai procedimenti promossi dopo il 28 febbraio 2022.