La Corte di giustizia tributaria della Calabria, con la sentenza n. 3352 del 3 novembre 2022, ha stabilito che il concorso del commercialista nella condotta delittuosa del contribuente può essere configurato con l’inserimento, da parte del professionista, nella dichiarazione dei redditi, di dati che risultino non veritieri, finalizzati all'abbattimento del reddito imponibile, circostanza che integra, quanto meno, il requisito soggettivo della colpa professionale. Avendo indicato dati falsi finalizzati all’abbattimento dell’imponibile è indubbia la responsabilità del consulente tanto più se le stesse violazioni sono emerse da accertamenti verso altri clienti.
L’Agenzia delle entrate, nell'espletamento della propria attività istituzionale di controllo, aveva riscontrato una serie di anomalie sulla posizione fiscale di diversi soggetti. L’ufficio procedeva a controlli incrociati dai quali emergeva che un notevole numero di imprenditori e di lavoratori autonomi aveva commesso violazioni fiscali tali da elidere totalmente o abbattere grandemente le imposte dovute o di creare crediti inesistenti. Tutti i contribuenti erano assistiti dallo stesso consulente tributario e soggetto che aveva trasmesso le relative dichiarazioni fiscali. Veniva, di conseguenza, emesso un atto di contestazione, notificato al commercialista.
Nell’accogliere l’appello erariale, la Corte di giustizia tributaria della Calabria premette che l'avviso di accertamento a carico del consulente fiscale della Snc era stato emesso legittimamente in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 9 D.Lgs. n. 472/1997 (il professionista concorre nella violazione tributaria commessa dal cliente, ciascuno di loro soggiace alla sanzione per questa disposta), sicché egli avrebbe partecipato consapevolmente in violazioni tributarie proprie della società.
Trattandosi dell'inserimento in dichiarazione di dati non veritieri finalizzati all'abbattimento del reddito di imponibile, sussiste, indubbiamente, anche il requisito soggettivo della condotta concorsuale costituito, quanto meno, dalla colpa del commercialista.
Se, tipicamente l’attività del consulente fiscale si configura come obbligazione di mezzi, in cui il professionista si obbliga a svolgere una determinata attività senza che da ciò derivi necessariamente un certo esito, l’incarico alla predisposizione e all’invio della dichiarazione assume pure il carattere di obbligazione di risultato, che è tenuto a perseguire il fiscalista, a pena di inadempimento dell’obbligazione assunta. Da qui, la configurabilità del concorso del commercialista nella realizzazione delle condotte illegittime attribuite al proprio cliente.
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