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ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Compensazioni crediti d’imposta con debiti iscritti a ruolo erariali (non previdenziali)

9 Febbraio 2023
Compensazioni crediti d’imposta con debiti iscritti a ruolo erariali (non previdenziali)

Per effetto del D.L. n. 78/2010 (e del successivo Decreto attuativo MEF del 10 febbraio 2011), è possibile pagare, anche parzialmente, le somme indicate in cartella che riguardano imposte erariali (es. IRPEF, IRES, IVA) e i relativi oneri accessori, compensandole con i crediti relativi alle imposte erariali, anche derivanti da sconti in fattura applicati ai propri clienti (si pensi ai bonus edili o al superbonus 110%).

Per fare ciò occorre utilizzare il modello F24 accise (codice tributo RUOL) che può essere presentato attraverso i canali telematici messi a disposizione da Agenzia delle Entrate (servizio “F24 web” o “F24 online”), o avvalersi di un intermediario abilitato, di cui all’art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.

Se il pagamento in compensazione riguarda solo una parte delle somme dovute, è possibile comunicare all’Agenzia delle Entrate-Riscossione a quali cartelle erariali si vuole attribuire il pagamento, tramite il Modello RC1- Comunicazione di avvenuta compensazione dei crediti iscritti a ruolo e richiesta di imputazione dei pagamenti.

La comunicazione va effettuata all’ADER entro 3 giorni dalla presentazione del modello “F24 accise”.

Va detto che non sono compensabili i debiti iscritti a ruolo per contributi previdenziali (INPS o altre Casse private). Tali debiti rimangono fuori dall’alveo anche della c.d. “tregua fiscale” prevista dalla Manovra 2023.

Per i ruoli affidati all’ADER fino al 30 giugno 2022, invece, se è stata presentata istanza di tregua fiscale (c.d. rottamazione-quater) ha senso attendere l’esito della richiesta, per poter procedere con la presentazione dell’F24 e l’attribuzione del credito ai debiti erariali delle singole cartelle, come residua dopo lo stralcio delle sanzioni.