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DICHIARAZIONI E MODELLI

Quadro VO: passaggio alle liquidazioni trimestrali senza compilazione

8 Febbraio 2023
Quadro VO: passaggio alle liquidazioni trimestrali senza compilazione

Ai sensi dell’art. 27, D.P.R. n. 633/1972 tutti i contribuenti determinano le liquidazioni periodiche ed effettuano i versamenti mensilmente.

L’art. 7, D.P.R. n. 542/1999, tuttavia, prevede che i contribuenti con volume d’affari realizzato nell’anno precedente, cioè il 2021 non superiore a:

  • € 400.000,00, per le attività di prestazione di servizi e di lavoro autonomo;
  • € 700.000,00, per le attività diverse dalle precedenti;

possano adottare il regime trimestrale per l’anno successivo, cioè il 2022, a condizione che:

  • abbiano provveduto a versare l’imposta dovuta trimestralmente con la maggiorazione del 1% a titolo di interessi (c.d. comportamento concludente);
  • in sede di dichiarazione annuale IVA comunichino detta scelta (c.d. comunicazione della scelta operata).

Così per il 2023, il regime di contabilità semplificata si applica naturalmente e non richiede opzione nella dichiarazione annuale IVA 2023 (anno 2022).

L’art. 1 comma 276 della Legge n. 197/2022, dal 1° gennaio 2023, ha innalzato le soglie dell’art. 18 del D.P.R. n. 600/1973. Quindi, è richiesto un volume d’affari non superiore a:

  • 500.000 euro (e non 400.000), per gli esercenti arti o professioni e per le imprese aventi a oggetto prestazioni di servizi;
  • 800.000 euro (e non 700.000), per le imprese aventi a oggetto attività diverse dalle prestazioni di servizi.

I nuovi limiti vanno considerati facendo riferimento all’anno precedente. Quindi, se il contribuente vuole adottare la liquidazione con periodicità trimestrale nel 2023, le imprese devono verificare se nel 2022, sia stato o meno superato il limite di volume d’affari di 500.000 o di 800.000 euro. L’opzione per il regime trimestrale si desume dal comportamento concludente che egli adotta. La validità dell’opzione è subordinata unicamente alla sua concreta attuazione sin dall’inizio dell’anno o dell’attività.

Quindi, il contribuente che, sulla base della situazione 2022, ne ha i requisiti, liquiderà l’imposta con periodicità trimestrale nel 2023 (prima liquidazione entro il 16 maggio 2023), senza necessità di compilare alcunché nel modello IVA 2023 (anno 2022).

Sono, d’altro canto, tenuti a comunicare l’opzione esercitata nella Dichiarazione IVA 2023 coloro che hanno effettuato le liquidazioni trimestrali già nel 2022, avendone i requisiti, verificando il volume d’affari 2021 (400.000 o 700.000 euro), barrando la casella 1 del rigo VO2.

Le soglie per le liquidazioni trimestrali IVA si determinano in base a quelle di accesso al regime di contabilità semplificata, anche se per esso si verifica l’ammontare dei ricavi dell’anno precedente e non il volume d’affari.

Il mancato superamento della soglia dei ricavi (500.000 o 800.000 euro per l’anno 2022) rende applicabile il regime di contabilità semplificata naturalmente per il 2023. Se nell’anno precedente il soggetto era in contabilità ordinaria e transita dal 2023 a quella semplificata, non vi è necessità di barrare alcunché nella dichiarazione IVA annuale.

Infine, il contribuente che, pur avendo i requisiti per applicare la contabilità semplificata, opti per il regime ordinario con vincolo triennale (art. 18, comma 8 del D.P.R. n. 600/1973), dovrà far emergere la volontà di applicare il regime opzionale nel quadro VO della dichiarazione IVA da presentare l’anno successivo.