Per fruire dell'agevolazione contributiva prevista a favore dei contribuenti forfetari, riduzione del 35% della contribuzione “ordinaria” alle Gestioni IVS artigiani e commercianti, introdotta dalla Legge n. 208/2015, i contribuenti interessati imprenditori devono inviare l'apposita istanza, a pena di decadenza, entro il prossimo 28 febbraio 2023.
Il comma 77 dell'art. 1 della Legge n. 190/2014 prevede che per i contribuenti forfetari iscritti alla gestione artigiani e/o commercianti, il reddito costituisce base imponibile per i contributi previdenziali, ma su tale reddito la contribuzione può essere ridotta del 35%.
L’adesione al regime previdenziale agevolato non è obbligatoria, ma sarà attivata solo a seguito di opzione del contribuente che decide di avvalersene, dopo aver valutato gli effetti di tale decisione sul proprio trattamento pensionistico, vista la penalizzazione in termini di accumulo di montante contributivo.
L’accesso al regime contributivo agevolato ha quindi natura facoltativa, previa presentazione di apposita istanza entro il 28 febbraio 2023.
Nell’effettuazione della valutazione è di fondamentale rilevanza l’età anagrafica del contribuente, per valutare in modo corretto gli effetti pensionistici di tale riduzione.
La circolare INPS 19 febbraio 2016, n. 35 ha chiarito che l’agevolazione spetta unicamente ai contribuenti che esercitano attività d’impresa (anche organizzata in forma di impresa familiare). Per la gestione contributiva artigiani e commercianti, l’agevolazione consiste nel fatto che costoro saranno tenuti a versare un contributo minimo INPS ridotto del 35% (in quattro rate trimestrali), al quale si dovranno aggiungere i contributi dovuti in misura percentuale anch’essi ridotti del 35%. Tale riduzione ha effetto nell’accredito dei contributi.
Tale agevolazione non spetta ai professionisti per la contribuzione dovuta alle casse private (es.: architetti, geometri, medici ecc.) ovvero alla Gestione separata (da parte dei professionisti senza cassa).
TIPOLOGIA CONTRIBUENTI |
TERMINE INVIO ISTANZA |
Soggetti già esercenti attività d’impresa e/o attivi in gestione al 31 dicembre 2022 |
Istanza da inviare entro il 28 febbraio 2023. Il termine del 28 febbraio è perentorio e il mancato rispetto del termine comporta l’impossibilità di avvalersi dell’agevolazione per l’anno in corso. La nuova domanda dovrà essere presentata entro il 28 febbraio 2024 e l’agevolazione sarà concessa con decorrenza dal 1° gennaio 2025. |
Soggetti che iniziano l’attività in corso d’anno avvalendosi del regime forfetario |
L’istanza per aderire al regime agevolato è da presentare con la massima tempestività rispetto alla data di ricezione della delibera di avvenuta iscrizione alla gestione previdenziale. Per il riconoscimento del regime agevolato è necessario che alla data della presentazione dell’istanza all’INPS la posizione sia attiva. |
Nella circolare 31 gennaio 2017, n. 22 l’INPS ha precisato che i soggetti che beneficiano della contribuzione ridotta del 35% per un periodo d’imposta possono continuare a beneficiare della riduzione contributiva anche per il periodo d’imposta successivo senza ulteriori adempimenti, a condizione che:
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