In tema di dichiarazione d’intento è opportuno prestare attenzione alle operazioni effettuate a cavallo d’anno, in particolare quando acconto e saldo vengono fatturati in periodi di imposta diversi.
I soggetti in possesso della qualifica di “esportatori abituali” possono effettuare acquisti o importazioni senza l’applicazione dell’IVA purché provvedano a redigere la dichiarazione d’intento, conformemente al modello approvato dall’Agenzia delle Entrate (Provv. n. 96911/2020). La lettera d’intento va quindi trasmessa per via telematica all’Agenzia delle Entrate, la quale rilascia apposita ricevuta telematica con l’indicazione del protocollo di ricezione.
Può però accadere che il fornitore, dopo aver ricevuto una dichiarazione di intento dal suo cliente esportatore abituale, emetta a fine anno una fattura di acconto ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera c), D.P.R. n. 633/1972. Se però la fattura a saldo viene emessa l’anno successivo, il cliente dovrà verificare di avere ancora i requisiti per essere considerato esportatore abituale.
In caso affermativo:
Diversamente, ove per qualsiasi motivo il cliente nel periodo d’imposta successivo non avesse più i requisiti per essere considerato “esportatore abituale” ed avvalersi, dunque, della dichiarazione d’intento, la fattura a saldo dovrà essere emessa con IVA.
In particolare, in sede di emissione della fattura a saldo si dovrà riportare l’intero corrispettivo dell’operazione di cessione, scomputato dell’importo già fatturato in acconto ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera c), D.P.R. n. 633/1972, così che soltanto l’importo residuo sia assoggettato ad IVA.
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