L’art. 3, comma 5-bis del D.Lgs n. 175/2014, stabilisce che “In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati di cui ai commi 3 e 4 si applica la sanzione di euro 100 per ogni comunicazione, in deroga a quanto previsto dall’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, con un massimo di euro 50.000”.
Nei casi di errata comunicazione dei dati la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i 5 giorni successivi alla scadenza, o, in caso di segnalazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, entro i 5 successivi alla segnalazione stessa. Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza prevista, la sanzione è ridotta a un terzo con un massimo di euro 20.000.
Si ricorda che:
la sanzione di 100 euro deve essere applicata a ogni documento senza possibilità, per espressa previsione normativa, di applicare il cumulo giuridico.
Tali omissioni sono oggi definibili tramite l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 ma anche con la definizione delle irregolarità formali ex art. 1, commi 166-173, Legge n. 197/2022 (con il pagamento dei 200 euro per periodo d'imposta). Più nel dettaglio, si potranno sanare tutte le irregolarità commesse fino al 31 ottobre 2022.
Il contribuente potrà mettersi in regola versando una somma pari a 200 euro in due rate di pari importo entro il:
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