Riportiamo le risposte fornite dall’Agenzia delle Entrate ai quesiti degli esperti al 6° Forum nazionale dei Commercialisti ed Esperti contabili di ItaliaOggi del 23-24 gennaio 2023.
SUPERBONUS 110% |
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Pagamenti senza bonifico parlante |
Anche ai fini del Superbonus, si applicano i chiarimenti forniti con gli altri bonus edili. Il pagamento delle spese per l’esecuzione degli interventi deve essere effettuato mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. La non completa compilazione del bonifico bancario/postale, che pregiudica in maniera definitiva il rispetto da parte delle banche e di Poste dell’obbligo di operare la ritenuta disposta dall’art. 25 del D.L. n. 78/2010, non consente il riconoscimento della detrazione (circolare n. 30/E/2020 e risoluzione n. 55/E/2012), salva l’ipotesi della ripetizione del pagamento mediante bonifico, in modo corretto. In sostanza, il Superbonus non potrà essere disconosciuto nell’ipotesi in cui si proceda alla ripetizione del pagamento mediante un nuovo bonifico bancario/postale nel quale siano riportati, in maniera corretta, i dati richiesti necessari ad operare la ritenuta. Qualora, per errore, non siano stati indicati sul bonifico tutti i dati richiesti, e non sia stato possibile ripetere il bonifico, la detrazione spetta solo se il contribuente sia in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dall’impresa, con la quale quest’ultima attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati correttamente contabilizzati ai fini della loro imputazione nella determinazione del reddito d’impresa (circolare n. 43/E/2016 e circolare n. 28/E/2022). |
Regime forfetario e Flat tax incrementale e franchigia, metodo di calcolo |
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Applicazione della franchigia del 5% al reddito più alto per il calcolo della base imponibile effettiva della flat tax |
La franchigia del 5% va calcolata sul reddito d’impresa e di lavoro autonomo d’importo più elevato, dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, e tale importo va sottratto, ai fini della determinazione della base imponibile cui applicare la flat tax, dalla differenza tra il reddito imponibile dichiarato nel 2023 e quello più alto del triennio 2022-2020. |
Ritenute d’acconto |
Il regime forfetario cessa di avere applicazione dall’anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti sono superiori a 100.000 euro. Considerato che le ritenute si rendono applicabili al momento della “corresponsione” dei compensi, si ritiene che le stesse non possano essere applicate retroattivamente. Analogamente, per le “operazioni passive”, il professionista non assumerà retroattivamente il ruolo di sostituto d’imposta, anche in relazione a ritenute diverse da quelle di cui agli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973. |
Tregua fiscale |
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Rottamazione, decadenza e rateizzazione del debito residuo |
In caso di decadenza dalla definizione agevolata (c.d. “Rottamazione-quater”) è concessa la possibilità ai contribuenti di rateizzare il debito residuo ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. |
Rottamazione, ritardi nelle rate |
L’art. 1, comma 231 ss., della Legge n. 197/2022, non reca specifiche previsioni sui debiti oggetto di dilazioni concesse ex art. 19 del D.P.R. n. 602/1973. Pertanto, è comunque consentito avvalersi della definizione di cui al comma 231 ss. dell’art. 1 della Legge n. 197/2022 anche per tali debiti (se risultanti da carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022), con riferimento al residuo importo dovuto, ossia al netto di quanto già versato a seguito di rateazione. Al riguardo, comunque, si ricorda che:
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Definizione agevolata degli avvisi bonari |
La definizione agevolata (comma 155) si applica anche con riferimento agli “avvisi bonari” per i quali, alla data del 1° gennaio 2023, sia regolarmente in corso un pagamento rateale, ai sensi dell’art. 3-bis del D.Lgs. n. 462/1997. Come chiarito con la circolare n. 1 del 13 gennaio u.s., per rateazioni in corso al 1° gennaio 2023 si intendono quelle avviate in anni precedenti (a prescindere dal periodo d’imposta), per le quali, alla medesima data, non si è verificata alcuna causa di decadenza, ai sensi dell’art. 15-ter del D.P.R. n. 602/1973. Come previsto dal successivo comma 156, per beneficiare della riduzione sanzionatoria sul debito residuo è necessario che il pagamento rateale prosegua, senza soluzione di continuità, secondo le scadenze previste dall’originario piano di rateazione, usufruendo eventualmente dell’estensione fino a 20 rate trimestrali (comma 159). |
Nuova rateazione degli avvisi bonari e formali a 20 rate |
L’art. 1, comma 159, della Legge di Bilancio 2023 ha portato a regime a 20 rate la dilazione delle somme dovute a seguito dei controlli automatizzati eseguiti ai sensi degli artt. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972 e dei controlli formali eseguiti ai sensi dell’art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973, il cui pagamento può, quindi, essere rateizzato fino a un numero massimo di 20 rate trimestrali a prescindere dall’importo. |
Definizione agevolata avvisi bonari |
La circolare n. 1 del 13 gennaio 2023 ha chiarito che nell’ipotesi in cui alla data del 31 dicembre 2022 sia già stata versata parte delle somme dovute, sull’importo residuo, calcolato per differenza tra l’importo dell’imposta richiesto con la comunicazione e l’importo dell’imposta versato (senza considerare gli interessi di rateazione versati con codice tributo 9002) sono rideterminate le sanzioni nella nuova misura del 3 per cento. Per determinare l’imposta residua al 1° gennaio 2023, data di entrata in vigore della Legge di Bilancio, su cui ricalcolare le sanzioni nella misura del 3 per cento, occorre preliminarmente imputare i versamenti effettuati entro il 31 dicembre 2022 in proporzione alle singole voci indicate nella comunicazione, relative a imposta, sanzioni e interessi. Si precisa che, nella determinazione dell’ammontare versato entro il 31 dicembre 2022, da imputare proporzionalmente alle singole voci della comunicazione, occorre includere anche l’importo dell’eventuale rata scaduta entro la predetta data ma versata successivamente, entro la scadenza della rata successiva (ad esempio, rata scaduta in data 31 ottobre 2022 ma versata entro il 31 gennaio 2023). Si precisa che non è previsto l’invio di una comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate. Sul sito internet dell’Agenzia, è stato messo a disposizione dei contribuenti uno strumento di ausilio per la determinazione delle sanzioni ridotte e per la rielaborazione del piano di rateazione. |
ALTRE NOVITÀ FISCALI |
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Nuovo esterometro |
In base alle disposizioni dell’art. 6, comma 9-bis1 , del D.Lgs. n. 471/1997, nel caso in cui, in relazione alle operazioni effettuate da fornitori non stabiliti, ancorché identificati in Italia, nei confronti di soggetti passivi nazionali, l’imposta sia addebitata in rivalsa dal fornitore, anziché essere assolta dal cliente con il regime dell’inversione contabile, in assenza di frodi l’imposta si considera assolta e detraibile, e si applica la sanzione formale da 250 a 2.000 euro. In tal caso, la comunicazione al SdI da parte del cessionario/committente nazionale dovrà essere effettuato, considerato che l’operazione è già stata assoggettata al tributo dal fornitore identificato, ancorché in modo irregolare,utilizzando - anche al fine di contemperare le esigenze della precompilata IVA il tipo documento “TD28” indicando nel blocco cedente/prestatore il codice Paese e l’identificativo estero del fornitore. |
Certificazione prestazioni di servizi elettronici |
In generale, in base all’attuale quadro normativo, i corrispettivi percepiti da consumatori finali per i servizi qualificabili come elettronici ai sensi dell’art. 7 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 non sono soggetti all’obbligo di fatturazione. |
Tempistica annotazione acquisti in reverse charge per i contribuenti trimestrali |
Il cessionario/committente di un’operazione c.d. interna da assoggettare a reverse charge, che esercita l’opzione per la liquidazione IVA trimestrale, potrà annotare le fatture nel registro vendite, entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni (art. 7, comma 3-bis, D.P.R. n. 542/1999). La medesima facoltà è consentita anche con riferimento alle operazioni in reverse charge c.d. esterno, considerato che l’imposta ad esse relativa viene liquidata ugualmente su base trimestrale. Ciò rispettando gli ulteriori adempimenti posti a suo carico dal legislatore (es. l’emissione di autofattura o l’integrazione del documento ricevuto dal cedente/prestatore). |
Corrispettivi telematici per i locali notturni |
Il comma 4, dell’art. 1 del D.P.R. n. 544/1999 stabilisce che, per coloro che esercitano attività che si protraggono oltre le ore 24:00, il documento riepilogativo è emesso al termine dell’effettivo svolgimento dell’attività con riferimento alla data di inizio dell’evento e con un datato documento di prassi (circolare 8 aprile 2016 n. 12/E, risposta 18.1), emesso prima del telematico, l’Agenzia delle Entrate aveva chiarito, preliminarmente, che la detta norma speciale poteva essere applicata a tutti gli esercenti attività con chiusura successiva alla mezzanotte, aprendo alla possibilità di emettere lo scontrino di chiusura giornaliera al termine dell’“effettivo svolgimento dell’attività”, quindi ben oltre le ore 24:00. È quindi possibile, in alternativa alla chiusura e riapertura, procedere con l’emissione del report di chiusura anche dopo la mezzanotte, nel quale saranno indicati tutti gli incassi eseguiti dall’apertura alla chiusura (oltre le 24:00) con invio del relativo flusso telematico sempre oltre la detta chiusura ma con registrazione contabile degli stessi corrispettivi alla data di invio del detto flusso telematico che, quindi, avviene nel giorno di chiusura e non in quello di apertura. Per esempio, locale notturno (o ristorante, bar, pizzeria o quant’altro) che apre alle ore 18:00 del 12/11/2022 (sabato) e chiude alle ore 02:00 del 13/11/2022 (domenica), l’invio del flusso avviene dopo le ore 02:00 del 13/11/2022 con contabilizzazione dei corrispettivi in tale ultima data (13/11/2022). |
Utilizzo del contante |
Nel caso di plurime violazioni della stessa disposizione in materia di uso del contante, è applicabile il cumulo giuridico delle sanzioni. Per quanto concerne la nozione di unitarietà della condotta ad “ogni fattura corrisponde un’autonoma operazione, in relazione alla quale vanno osservate le prescrizioni di legge sul trasferimento del contante”. |
Accesso presso locali commerciali e studi professionali |
L’accesso ai locali a “uso promiscuo”, è consentito, oltre che sulla base dell’ordine di accesso, previa autorizzazione del Procuratore della Repubblica territorialmente competente. Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, l’uso promiscuo dei locali si verifica non solo nell’ipotesi in cui i medesimi ambienti siano contestualmente utilizzati per la vita familiare e per l’attività professionale, ma ogniqualvolta l’agevole possibilità di comunicazione interna consenta il trasferimento di documenti propri dell’attività commerciale o professionale nei locali abitativi. Qualora, invece, i locali siano adibiti soltanto ad abitazione privata (c.d. “uso esclusivo”), l’accesso può avvenire, previa autorizzazione del Procuratore della Repubblica territorialmente competente, solo in presenza di gravi indizi di violazioni delle norme tributarie, allo scopo di reperire libri, registri, documenti, scritture ed altre prove delle violazioni. In questo caso, il provvedimento dell’Autorità Giudiziaria è un atto amministrativo discrezionale, che deve essere motivato con riferimento alla sussistenza dei gravi indizi di violazione delle norme tributarie, assolvendo pertanto una funzione di controllo di carattere sostanziale. |
Presunzione di cessione dei beni donati |
Per le cessioni gratuite di eccedenze alimentari, medicinali, articoli di medicazione, prodotti destinati all’igiene e alla cura della persona, prodotti per l’igiene e la pulizia della casa e degli altri prodotti, la presunzione di cessione di cui all’art. 1 del D.P.R. n. 441/1997 non opera al ricorrere di 3 condizioni:
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