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Manovra 2023

La detenzione di partecipazioni e l’accesso del forfetario dal 2023

25 Gennaio 2023
La detenzione di partecipazioni e l’accesso del forfetario dal 2023

L’art. 1, comma 57, lett. d), della Legge n. 190/2014 ha stabilito che non possono adottare il regime forfetario i soggetti che, contemporaneamente all’esercizio all’attività:

  • partecipano a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari (art. 5 del TUIR);
  • o controllano, direttamente o indirettamente (es. tramite familiari), S.r.l., le quali esercitino attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni (art. 1, comma 57, lett. d, della Legge n. 190/2014).

Attenzione al fatto che la partecipazione ad spa, sapa, società residenti all’estero non comporta alcun ostacolo all’adozione.

Partecipazione in società di persone e associazioni professionali - Non possono adottare il regime forfetario i soggetti che, contemporaneamente all’attività per cui è applicato detto regime, partecipino in:

  • società di persone;
  • associazioni professionali;
  • imprese familiari e aziende coniugali (circolare n. 9/E/2019, § 2.3.2).

La partecipazione in società di persone o associazioni professionali è sempre rilevante, ai fini della verifica dell’accesso, indipendentemente:

  • dalla quota posseduta, di minoranza o di maggioranza;
  • dall’attività svolta dal socio e dalla società.

Nello stesso periodo d’imposta non possono essere imputati allo stesso contribuente due diversi regimi di tassazione.

Rimozione della causa ostativa: la causa ostativa può essere rimossa (e non vi è differenza tra partecipazioni in società di persone o in S.r.l.):

  • solo entro il termine del 31/12 dell’anno precedente a quello di primo accesso al regime agevolato
  • non in costanza di regime agevolato (ciò obbliga alla fuoriuscita dall’anno successivo).

Nel caso delle S.r.l., conta anche la riconducibilità dell’attività svolta dalla S.r.l. rispetto a quella svolta dal forfettario: la causa ostativa opera alla compresenza:

  • del controllo della S.r.l. (anche indiretto e/o tramite interposta persona/familiari)
  • della riconducibilità delle attività: si verifica nel caso in cui l’attività svolta dalla S.r.l. e dal contribuente forfettario rientrino nell’ambito della medesima sezione Ateco
  • dell’addebito di costi da parte del contribuente forfettario a carico della S.r.l.

Ad esempio non vi è alcuna causa ostativa ove la S.r.l. svolga un’attività manifatturiera (Sezione M) o nelle costruzioni (Sezione F), mentre il contribuente forfettario (che potrà addebitare i propri costi alla S.r.l.) eserciti:

  • un’attività professionale (Sezione M): si pensi all’architetto che fattura i progetti di costruzione alla S.r.l. immobiliare di costruzione che controlla;
  • un’attività di intermediazione (Sez. G): si pensi al socio che addebita le provvigioni per il procacciamento delle vendite alla S.r.l. che controlla (Interpello n. 554/2020 risp2020112300554).

 

1) CONTROLLO SU SRL

 

2) RICONDUCIBILITÀ. ATTIVITÀ

3) ADDEBITI

REGIME FORFETARIO

Casi

PARTECIPAZIONE NEL 2022

socio

 

ATTIVITA’ SVOLTE NEL 2022

COSTI 2022 DEL FORFETARIO DEDOTTI DALLA S.R.L.

Nel 2022

FUORIUSCITA DAL 2023

Se la causa ostativa non è rimossa al 31/12/2022

del forfettario.

dei suoi

familiari

DALLA S.R.L.

DAL FORFETTARIO.

1

70%

 

non conta

SEZ. M

SEZ. M

2

70%

 

non conta

SEZ. M

SEZ. M

NO

NO

3

70%

 

non conta

SEZ. M

SEZ. G

non conta

NO

4

20%

30%

non conta

SEZ. M

SEZ. M

5

20%

30%

non conta

SEZ. M

SEZ. M

NO

NO

6

30%

 

preposto

SEZ. M

SEZ. M

NO

NO

7

30%

 

amministr.

SEZ. M

SEZ. M

8

30%

 

NO

NO

non conta

non conta

non conta

NO

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