Nell’ipotesi di cessione a titolo oneroso concorre a formare la plusvalenza la differenza tra il corrispettivo e il costo non ammortizzato dei beni, ivi compreso il valore fiscale dell’avviamento nel caso di trasferimento d’azienda. Questo il chiarimento reso dall’Agenzia delle Entrate con la Risposta ad interpello n. 109/E del 20 gennaio 2023 .
La fattispecie oggetto dell’interpello riguarda una cessione (con decorrenza 31/12/xxxZ) dell’intero complesso aziendale della succursale italiana di una società che ‘‘rappresentava l’intero complesso aziendale riconducibile all’attività svolta in Italia dall’istante’’.
L’avviamento in esame pur essendo stato interamente svalutato nel periodo d’imposta xxxx dalla succursale italiana dell’interpellante presentava un valore fiscale non ancora dedotto al momento della cessione. Tale componente, chiariscono le Entrate, concorre quindi alla determinazione della plusvalenza, al pari di qualsiasi altro asset aziendale.
La posizione risulta per altro coerente con quanto già chiarito nella circolare n. 98/E/2000, nella quale è stato precisato che la plusvalenza da cessione dell’azienda comprende anche il valore dell’avviamento, considerato che quest’ultimo, costituendo a componente del costo dell’azienda ceduta, non può restare iscritto nel bilancio del cedente. Detto in altri termini l’avviamento, al pari degli altri beni che compongono l’azienda, assume rilevanza nella determinazione della plusvalenza, concorrendo a determinarla in misura pari al residuo valore fiscale.
Non appaiono applicabili al caso in esame, invece, le conclusioni evidenziate nella circolare n. 8/E del 4 marzo 2010 in base alla quale il valore dell’asset avviamento non è oggetto di trasferimento e il soggetto conferente continua a dedurre, ai sensi dell’art. 103 del TUIR (vale a dire, ‘‘per diciottesimi’’), il valore fiscale dell’avviamento considerato che tale documento di prassi tratta l’ipotesi di conferimento in neutralità fiscale e non di cessione d’azienda a titolo oneroso come nel caso di specie.
La disciplina applicabile è quindi quella recata dall’art. 86 del TUIR ai sensi del quale, nel caso di cessione a titolo oneroso:
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