A decorrere dall’anno 2023 per la concessione del c.d. “bonus pubblicità” si torna al regime agevolativo ordinario. Il credito d’imposta è concesso quindi nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line.
Con bonus pubblicità si intende un credito di imposta, introdotto dall’art. 57-bis del D.L. n. 50/2017 e riconosciuto in relazione agli investimenti in campagne pubblicitarie. L’agevolazione, si ricorda, è rivolta a imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali che effettuano investimenti pubblicitari:
Al fine di supportare il settore dell’editoria messo a dura prova dall’emergenza sanitaria da Covid-19, per il biennio 2021-2022 il legislatore ha modificato le modalità di determinazione del credito d’imposta:
A decorrere dall’anno 2023 si torna invece al regime ordinario, ma sono agevolabili solo gli investimenti sulla stampa: il credito d’imposta è concesso nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line.
Rispetto al biennio 2021-2022, quindi:
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