La legge di Bilancio 2023 (art. 1, commi da 155 a 156, Legge n. 197/2022) ha previsto la possibilità di definizione agevolata dei debiti tributari emersi:
- in seguito agli esiti dei controlli automatizzati delle dichiarazioni fiscali (artt. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. 633/1972)
- in essere al 1° gennaio 2023, cioè regolarmente in corso il pagamento rateale avviato negli anni precedenti e non decaduti alla stessa data
- a prescindere dal periodo d’imposta.
Per agevolare i contribuenti, sul sito dell’Agenzia delle entrate è disponibile un apposito foglio di calcolo per la determinazione della somma residua da versare a sanzioni ridotte secondo le previsioni della norma di favore. Lo sconto fiscale consiste, infatti, nel taglio delle sanzioni, ricalcolate per un importo pari al 3% anziché al 10% delle imposte non versate o versate in ritardo e non ancora pagate, al netto dei versamenti rateali (codice tributo 9001) eseguiti fino al 31 dicembre 2022.
Il versamento può essere effettuato:
- in unica soluzione
- o frazionato in base alle scadenze previste dal piano di rateazione originariamente definito.
È possibile, inoltre, estendere fino a 20 rate trimestrali i piani di rateazione inizialmente impostati, a prescindere dall'importo.
Gli interessi di rateazione (codice tributo 9002) devono essere in ogni caso ricalcolati rispetto al nuovo importo (ridotto) delle rate residue, applicando il tasso annuo del 3,5%, dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione fino alla data di versamento di ciascuna rata.