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Regime forfetario: nuova decadenza retroattiva con dubbi ai fini IVA

18 Gennaio 2023
Regime forfetario: nuova decadenza retroattiva con dubbi ai fini IVA

Le modifiche recentemente apportate ai requisiti di accesso e permanenza al regime forfetario hanno generato non pochi dubbi tra i contribuenti. Di seguito affrontiamo il caso particolare delle conseguenze ai fini IVA per i soggetti che superano la soglia di 100.000 euro in corso d’anno, nonché della gestione delle fatture emesse “a cavallo” di soglia.

La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto la previsione di una clausola di uscita retroattiva dal regime forfetario ex Legge n. 190/2014. Nel dettaglio,

  • mentre il conseguimento nel periodo d’imposta di ricavi superiori a 85.000 euro ma inferiori a 100.000 euro l’uscita dal regime di favore opera, come in passato, a partire dall’anno successivo a quello di superamento;
  • per effetto della novella disciplina, se i ricavi conseguiti sono superiori a 100.000 euro si fuoriesce dal periodo d’imposta stesso in cui si verifica il superamento.

Tale condizione ha effetti anche ai fini IVA. Se di norma l’esclusione IVA permane nell’anno di superamento, in caso di sforamento della soglia critica di 100.000 euro l’applicazione dell’imposta è immediata con la conseguenza che sin da subito si rende necessario emettere fattura elettronica ed addebitare l’imposta.

Al riguardo la Risposta all’istanza di interpello n. 500/2019 chiarisce che l’errata fatturazione (e-fattura emessa senza IVA) può essere sanato secondo una duplice modalità:

  • emettendo note di variazione in aumento ad integrazione delle fatture originarie,
  • ovvero emettendo note di variazione in diminuzione a storno delle fatture originarie ed emettendo nuove fatture, in sostituzione delle precedenti, esponendo anche la ritenuta d’acconto se dovuta.

Per chi ha emesso invece fatture cartacee le conseguenze sono più gravi posto che, in linea generale, la fattura dovrebbe considerarsi come non emessa (art. 1, comma 6 D.Lgs. n. 127/2015) ed è sanzionata se non emessa entro 12 giorni (sanzione da 250 a 2.000 euro per ogni fattura se la correzione avviene entro la prima liquidazione IVA).

Dubbi si pongono, invece, con riferimento alle fatture emesse “a cavallo” della soglia di 100.000 euro. In una simile circostanza, resta da chiarire la possibilità, come pare presumibile, di applicare l’IVA soltanto sull’importo dei ricavi che eccede il limite ovvero se l’imposta deve essere applicata sull’intero importo.

Ma facciamo un esempio pratico. In data 12 ottobre 2023 un contribuente forfetario con ricavi pari a 90.000 euro emette una fattura di importo pari a 15.000 euro. Nel caso di specie:

  • sul fronte delle operazioni attive, è pacifico che per le operazioni effettuate successivamente dal 13 ottobre 2023 l’IVA è dovuta nei modi ordinari, mentre nessuna rettifica deve essere operata per eventuali fatture emesse prima del 12 ottobre ma incassate successivamente in quanto il momento di effettuazione ai fini IVA si è già verificato;
  • sul fronte delle operazioni passive, per le fatture con data successiva al 12 ottobre e ricevute dopo tale data è possibile esercitare il diritto alla detrazione secondo le regole ed i termini stabiliti dall’art. 19 D.P.R. n. 633/1972;
  • dovrebbe essere possibile “scorporare” la quota parte di imponibile extra soglia (5.000 euro) al fine di applicare l’imposta soltanto su tale importo e non già su tutti i 15.000 euro. A tal fine saranno necessari presumibilmente aggiornamenti degli applicativi con allert connessi all’eventuale splafonamento.

RICAVI E COMPENSI 2023

IMPOSTE DIRETTE

IVA

fino a 85.000 €

Ingresso/permanenza nel regime forfetario per il 2023

Esclusione IVA per tutto il 2023

da 85.000 a 100.000 €

Uscita dal forfetario dal 2024

Esclusione IVA per tutto il 2023

oltre 100.000 €

Uscita dal forfetario dal 2023

Ingresso nell’IVA dalla data della fattura di superamento della soglia

Questo documento fa parte del FocusREGIME FORFETARIO