La Legge di Bilancio 2023 (art. 1 comma 159, Legge n. 197/2022) ha proceduto a modificare il numero di rate in cui possono essere ripartite le somme dovute a seguito degli avvisi automatizzati o formali, portando a 20 rate indipendentemente dall’importo dovuto. Con la modifica dell’art. 3-bis, comma 1, D.Lgs. n. 462/1997 è disposta una modifica “a regime” relativa alla rateizzazione delle somme dovute a seguito:
Dal controllo delle dichiarazioni possono essere notificati avvisi:
Ove si evidenzi una maggiore imposta dovuta, l’Ufficio comunica l’esito al contribuente, invitandolo a fornire chiarimenti o sanare l’irregolarità nei successivi 30 giorni, in assenza del quale avviene l’iscrizione a ruolo.
Nel caso di controllo “automatizzato”, l’avviso bonario (cd. “avviso di irregolarità”) può essere inviato anche all’intermediario che ha trasmesso la dichiarazione; in tal caso il termine per la definizione è di 90 gg. dalla notifica all’intermediario - la definizione nei 30/90 giorni permette la regolarizzazione col versamento di quanto dovuto e l’abbattimento della sanzione a 1/3 del dovuto (la sanzione del 30% viene ridotta al 10%).
Numero massimo rate |
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Importo del debito |
Fino al 2022 |
Novità dal 2023 |
fino a €. 5.000 |
max 8 rate trimestrali |
max 20 rate trimestrali prescindere dall’importo |
oltre €. 5.000 |
max 20 rate trimestrali |
La disposizione si applica a tutti i piani rateali “in corso” al 1° gennaio 2023, e cioè:
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