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CREDITI D'IMPOSTA

Credito d’imposta gas del 1° trimestre 2023: un esempio di calcolo per l’impresa non gasivora

17 Gennaio 2023
Credito d’imposta gas del 1° trimestre 2023: un esempio di calcolo per l’impresa non gasivora

La Legge di Bilancio 2023, all’art. 1, commi da 2 a 5, ha previsto la proroga al 1° trimestre 2023 del credito d’imposta per la componente gas a favore delle imprese non gasivore. Era infatti già stata introdotta dal 2022, a partire dal 2° trimestre 2022, per tali realtà.

Per imprese non gasivore si intendono quelle che congiuntamente:

  • non operano in uno dei settori di cui all’allegato 1 al D.M. MITE 21 dicembre 2021, n. 541
  • e non hanno consumato, nel 1° trimestre solare dell’anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25% del volume di cui all’art. 3, comma 1 del D.M. 21 dicembre 2021, n. 541, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.

Il credito d’imposta è pari al 45% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas consumato nel 1° trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al 4° trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del MI-GAS pubblicati dal GME, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019 (art. 1, comma 4, Legge n. 197/2022).

La seguente tabella riepiloga la misura dei crediti d’imposta:

Soggetti beneficiari

I trimestre 2022

II trimestre 2022

III trimestre 2022

IV trimestre 2022

I trimestre 2023

Imprese gasivore

10%

25%

25%

40%

45%

Imprese non gasivore

-

25%

25%

40%

45%

Esempio di calcolo

La Rossi S.r.l. ha sostenuto spesa per la commodity gas naturale (ad es. metano, escludendo il GPL) nel 1° trimestre 2023 e utilizzato tale energia per 10.000 euro.

Nel caso in cui l’impresa destinataria del contributo nell’ultimo trimestre dell’anno 2022 si rifornisca di gas dallo stesso venditore da cui si riforniva nell’ultimo trimestre dell’anno 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta (30 maggio 2023), invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato (art. 1, comma 6, Legge n. 197/2022 e delibera ARERA 29 luglio 2022, n. 373):

  • il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica;
  • l’ammontare del credito d’imposta spettante per il 1° trimestre dell’anno 2023.

Qualora abbia cambiato gestore, dovrà effettuare il calcolo in autonomia. Il credito d’imposta sarà pari al 45% dell’importo, cioè a 4.500 euro. Potrà essere utilizzato entro il 31 dicembre 2023 in F24 telematico, in compensazione con altri debiti.

La seguente tabella riepiloga i codici tributo da utilizzare.

Soggetti beneficiari

I trimestre 2022

II trimestre 2022

III trimestre 2022

 Ottobre
e novembre 2022

Dicembre 2022

Imprese gasivore

6966

6962

6969

6984

6994

Imprese non gasivore

-

6964

6971

6986

6996

Il codice tributo del 1° trimestre 2023 deve ancora essere pubblicato.

Questo documento fa parte del FocusMANOVRA 2023