La Legge di Bilancio 2023, all’art. 1, commi da 2 a 5, ha previsto la proroga al 1° trimestre 2023 del credito d’imposta per la componente gas a favore delle imprese non gasivore. Era infatti già stata introdotta dal 2022, a partire dal 2° trimestre 2022, per tali realtà.
Per imprese non gasivore si intendono quelle che congiuntamente:
Il credito d’imposta è pari al 45% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas consumato nel 1° trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al 4° trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del MI-GAS pubblicati dal GME, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019 (art. 1, comma 4, Legge n. 197/2022).
La seguente tabella riepiloga la misura dei crediti d’imposta:
Soggetti beneficiari |
I trimestre 2022 |
II trimestre 2022 |
III trimestre 2022 |
IV trimestre 2022 |
I trimestre 2023 |
Imprese gasivore |
10% |
25% |
25% |
40% |
45% |
Imprese non gasivore |
- |
25% |
25% |
40% |
45% |
Esempio di calcolo
La Rossi S.r.l. ha sostenuto spesa per la commodity gas naturale (ad es. metano, escludendo il GPL) nel 1° trimestre 2023 e utilizzato tale energia per 10.000 euro.
Nel caso in cui l’impresa destinataria del contributo nell’ultimo trimestre dell’anno 2022 si rifornisca di gas dallo stesso venditore da cui si riforniva nell’ultimo trimestre dell’anno 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta (30 maggio 2023), invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato (art. 1, comma 6, Legge n. 197/2022 e delibera ARERA 29 luglio 2022, n. 373):
Qualora abbia cambiato gestore, dovrà effettuare il calcolo in autonomia. Il credito d’imposta sarà pari al 45% dell’importo, cioè a 4.500 euro. Potrà essere utilizzato entro il 31 dicembre 2023 in F24 telematico, in compensazione con altri debiti.
La seguente tabella riepiloga i codici tributo da utilizzare.
Soggetti beneficiari |
I trimestre 2022 |
II trimestre 2022 |
III trimestre 2022 |
Ottobre |
Dicembre 2022 |
Imprese gasivore |
6966 |
6962 |
6969 |
6984 |
6994 |
Imprese non gasivore |
- |
6964 |
6971 |
6986 |
6996 |
Il codice tributo del 1° trimestre 2023 deve ancora essere pubblicato.
Questo documento fa parte del FocusMANOVRA 2023
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