Con la comunicazione della Commissione europea 19.3.2020 n. C(2020) 1863 final e successive modifiche, è stato definito il Quadro temporaneo in materia di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nel contesto dell'epidemia di COVID-19.
Il Quadro temporaneo, in vigore fino al 30 giugno 2022, prevede che gli Stati membri possano concedere, tra l'altro, le seguenti tipologie di aiuti:
L'art. 1 , commi 13-17, del D.L. 41/2021 ha disegnato un quadro normativo (c.d. regime "ombrello") finalizzato a consentire ai soggetti beneficiari delle misure di sostegno italiane espressamente elencate al comma 13 del medesimo decreto di usufruire dei massimali previsti per le Sezioni 3.1 "Aiuti di importi limitato" e 3.12 "Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti" della Comunicazione della Commissione europea del 19.3.2020 C(2020) 1863 final, "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".
Con riferimento agli aiuti di cui alla sezione 3.1 del Quadro temporaneo, l'aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme (quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni) a condizione che il valore nominale totale di tali misure rimanga al di sotto del massimale per impresa; tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.
Gli aiuti di tale sezione sono cumulabili con gli aiuti "de minimis" (limite pari a 200.000 euro nel triennio).
I massimali previsti dalla sezione 3.1 sono stati definiti:
Periodo di concessione dell'aiuto | Imprese generiche | Imprese pesca e acquacoltura | Imprese produzione primaria di prodotti agricoli |
19.03.2020 - 27.01.2021 |
800.000 |
120.000 |
100.000 |
28.01.2021 - 31.12.2021 |
1.800.000 |
270.000 |
225.000 |
1.01.2022 - 30.06.2022 |
2.300.000 |
345.000 |
290.000 |
Si propone il calcolo dell’importo dell'Aiuto di stato ex Sez. 3.1 in presenza di finanziamento erogato da un istituto di credito coperto, in tutto o in parte, da una garanzia gratuita offerta dello Stato, alla luce dei chiarimenti dell'Interrogazione parlamentare 5 luglio 2022 n. 3-03381 (es.: quelle fino al massimo del 90% rilasciate dal Fondo PMI ex art. 13, lett. c), D.L. 23/2020).
Partiamo dalla tabella di sintesi dei tassi applicabili a seconda della tipologia d'impresa:
|
TASSO APPLICABILE (punti base) |
|||||||||||||||||
DESTINATARIO |
Per il I anno |
Per il II-III anno |
Per il IV-VI anno |
|||||||||||||||
PMI |
25 |
50 |
100 |
|||||||||||||||
Grandi imprese |
50 |
100 |
200 |
FINANZIAMENTI CON GARANZIE AGEVOLATE
Grado di copertura della garanzia: |
90% |
Garanzia parziale |
|
|||||||
(quota del c/capitale rimborsabile in caso di insolvenza del soggetto finanziato) |
||||||||||
Importo finanziato dall'istituto di credito: |
|
1.000.000,00 |
|
|
||||||
Durata del finanziamento (anni): |
6 |
|
|
|
||||||
Dimensione del soggetto finanziato: |
2 |
Piccola Impresa |
|
|||||||
Premio "convenzionale" (come indicato a Sez. 3.2 del T.F): |
|
|
||||||||
Importo garantito |
Quote di premio calcolati sui seguenti periodi: |
Totale |
||||||||
dallo Stato |
1 anno |
dal 2 al 3 anno |
dal 4 al 6 anno |
Premio |
|
|||||
900.000 |
0,25% |
0,50% |
1,00% |
convenzionale |
|
|||||
|
2.250 |
4.500 |
9.000 |
15.750 |
|
|||||
Eventuale premio dovuto dal soggetto finanziato |
|
|||||||||
Aiuto di Stato da Sez. 3.1 |
|
|
15.750 |
|
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