Con l’approvazione definitiva del ddl di conversione del Decreto “Aiuti-quater” (D.L. n. 176/2022) sono diverse le novità introdotte per la cessione dei crediti di imposta legati ai bonus edilizi, con l’aumento da 4 a 5 del numero massimo dei passaggi possibili e la possibilità, a determinate condizioni, di rateizzare in dieci rate (anziché quattro o cinque) i crediti per Superbonus.
Il comma 4 dell’art. 9 del D.L. n. 176/2022, c.d. Decreto “Aiuti-quater”, prevede che i fornitori o i cessionari possano usufruire dei crediti da superbonus in dieci quote annuali di pari importo rispetto alle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura:
A tal fine, il fornitore o il cessionario, in via preventiva, dovranno inviare una comunicazione telematica alle Entrate, secondo le modalità che saranno definite da un provvedimento della stessa Agenzia. Se da un lato la soluzione va nella direzione apprezzata di liberare “plafond fiscale” da parte di Banche e altri intermediari finanziari ormai non più in grado di assorbire nuove pratiche, dall’altro tale allungamento temporale avrà un contraccolpo non indifferente sui cedenti (i contribuenti committenti dei lavori). Il valore attuale di un credito a dieci anni, infatti, è di gran lunga inferiore a quello di un credito a 4/5 anni e, ovviamente, lo stesso si ripercuote sul tasso di sconto finanziario e sull’effettivo risparmio fiscale conseguito dal cessionario.
Rimane in essere la regola in base alla quale la quota di bonus non utilizzata nell’anno non potrà essere usufruita negli anni successivi né richiesta a rimborso.
Il successivo comma 4-bis interviene sulle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 121 del D.L. n. 34/2020, aumentando da 4 a 5 i passaggi possibili per i crediti di imposta legati ai bonus edilizi. Portate a tre, inoltre, le possibili cessioni a favore dei soggetti “vigilati” (banche ad altri intermediari finanziari): possibilità che riguarda anche le comunicazioni presente prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 176/2022.
Da segnalare, infine, la possibilità per le imprese di costruzione di beneficiare della garanzia SACE per ottenere liquidità. Il comma 4-ter prevede infatti l’operatività della garanzia Sace a favore di banche e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito a fronte di finanziamenti, sotto qualsiasi forma, concessi alle imprese edili, con sede in Italia e rientranti nella categoria ATECO 41 - “Costruzione di edifici” e 43 - “Lavori di costruzione specializzati”, che hanno realizzato gli interventi per la fruizione del superbonus per sopperire alle esigenze di liquidità.
Questo documento fa parte del FocusBONUS 110%SUPERBONUS 2023
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