Un reale problema di pratica professionale che gli studi stanno affrontando in questi giorni è quello relativo alla definizione degli avvisi bonari.
All’interno del pacchetto della c.d. “tregua fiscale” contenuta nella Manovra 2023, troviamo anche la definizione degli avvisi bonari (art. 1, commi 153 e ss., Legge 197/2022) emessi ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. 600/1973 e dell’art. 54-bis del D.P.R. 633/1972, a seguito della liquidazione automatica delle dichiarazioni.
La definizione riguarda anche i contributi previdenziali, ancorché la loro riscossione avvenga solo mediante l’avviso di addebito ex art. 30 del D.L. 78/2010, quantomeno nel caso dell’INPS. Quindi sembra prevista la definizione dei contributi determinati nel quadro RR del Modello REDDITI, dichiarati ma non versati.
Rientrano nella definizione agevolata:
Non rientrano quindi gli avvisi bonari del periodo di imposta 2018 e periodi antecedenti. Rimane valida sia l’ordinaria definizione dell’avviso bonario ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 462/1997, sia il ravvedimento operoso, precluso nel momento in cui è notificato l’avviso bonario.
I contribuenti che aderiscono alla definizione beneficiano della riduzione delle sanzioni dal 30%, al 3%; ricevuto l’avviso bonario, il contribuente che intenda definirlo usufruisce della riduzione delle sanzioni a 1/3 (pari al 10%) se il pagamento avviene nei successivi 30 giorni. Resta fermo che vanno pagate la totalità delle imposte e dei contributi oltre agli interessi, nel rispetto del termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di irregolarità.
In sintesi:
Periodi di imposta 2019, 2020, 2021 |
Avvisi bonari per i quali non sono decorsi i 30 giorni all’1.1.2023 e notificati successivamente |
Tutti i periodi d’imposta |
Avvisi bonari in relazione ai quali sono in corso piani di rateazione |
Sanzioni |
3% in luogo del 10% |
Interessi |
3,5% |
Versamenti rateali |
20 rate trimestrali |
Compensazione |
Dovrebbe essere ammessa |
Effetti penali |
Causa di non punibilità (se il pagamento avviene entro il dibattimento di 1° grado) |
Definizione parziale |
Non possibile |
Il contribuente che voglia beneficiare della definizione deve:
Il pagamento può essere dilazionato in 20 rate trimestrali, a prescindere dall'importo da dilazionare.
Molti operatori si stanno chiedendo come sia opportuno procedere, ossia:
Alla richiesta posta agli Uffici amministrativi competenti (è possibile contattare il call center delle Entrate o, in alternativa, presentare domanda per l’accesso alla procedura tramite il canale di assistenza “Civis” dell’Agenzia delle Entrate), i funzionari invitano al ricalcolo in autonomia inserendo direttamente l'importo al 3% della sanzione. Solo per gli avvisi di cui non si è ancora pagata nessuna rata si può chiedere all'Ufficio di farselo rimandare rideterminato con la sanzione al 3% e successivo versamento con modello di versamento che riporta il nuovo codice atto afferente alla definizione.
Questo documento fa parte del FocusTREGUA FISCALE
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