L’Agenzia delle Entrate ha nuovamente aggiornato le FAQ in tema di Autodichiarazione requisiti Temporary framework. Gli ulteriori chiarimenti spaziano dalla compilazione del modello in caso di conferimento dell’impresa individuale alle modalità di calcolo degli interessi da recupero o, ancora, alla compilazione del modello in caso di fruizione di “altri aiuti” oltre quelli inclusi nel perimetro del “regime ombrello”.
In vista sella scadenza per la presentazione dell’autodichiarazione aiuti di Stato Covid 2019 che, per effetto dell’ultima proroga, risulta fissata al 31 gennaio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato alcune nuove FAQ nell’apposita sezione del proprio sito internet.
Un primo quesito riguarda le modalità di compilazione dell’autodichiarazione per i contribuenti che hanno fruito sia di aiuti da “regime ombrello” (Sezione 3.1 del Temporary Framework), che di altri aiuti Covid non da “regime ombrello” (Sezione 3.12 del TF). Ebbene l’Agenzia informa che in una simile circostanza è necessario compilare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio da rendere per gli aiuti ricevuti nell’ambito della sezione 3.1, unitamente alla sezione I del quadro A, barrando la casella “Sez. 3.1” in corrispondenza degli aiuti da regime ombrello ricevuti.
Non dovranno essere compilate, invece, né la dichiarazione sostitutiva di atto notorio da rendere per gli aiuti ricevuti nell’ambito della sezione 3.12, né tantomeno la sezione II del quadro A.
Un’altra FAQ riguarda invece l’individuazione del soggetto tenuto alla comunicazione in caso di conferimento d’azienda dell’impresa individuale. L’Agenzia chiarisce che nella fattispecie considerata non si verifica l’estinzione del dante causa (conferente) in quanto anche dopo il conferimento la persona fisica ex imprenditore continua a “esistere”. Di conseguenza non è necessario l’autodichiarazione sia presentata dalla società conferitaria per conto del conferente,mentre il conferente persona fisica dovrà trasmettere l’autodichiarazione con riguardo agli aiuti Covid di cui ha beneficiato, senza compilare il riquadro “Rappresentante firmatario della Dichiarazione” (a meno che il conferente non sia minore/interdetto).
Le precisazioni si estendono, infine, al calcolo degli interessi da recupero. Dopo aver confermato che gli interessi da recupero rientrano a pieno titolo tra gli “aiuti di Stato”, le FAQ puntualizzano che nel determinare tali interessi, nell’ipotesi di allocazione degli aiuti dal massimale di 800.000 a 1.800.000 euro per la sezione 3.1 si deve tener conto del tempo che va dall’utilizzo dell’aiuto al 28 gennaio 2021 (data di entrata in vigore del nuovo massimale).
Diversamente, per gli aiuti che rientrano nella Sezione 3.12, gli interessi da recupero devono essere così calcolati:
Questo documento fa parte del FocusAIUTI DI STATO
Errore di accesso al sistema, riprova tra qualche minuto
Prova nuovamente ad eseguire l'accessoATTENZIONE: 10 tentativi rimasti prima di bloccare l'account.
Se non ricordi la password clicca qui
Operazione riuscita correttamente
Si è verificato un errore, riprova più tardi
Funzionalità non abilitata per utenti Demo