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Partite IVA fittizie: prevista una sanzione da 3.000 euro

5 Gennaio 2023
Partite IVA fittizie: prevista una sanzione da 3.000 euro

La Legge di Bilancio 2023 prevede specifiche analisi del rischio per intercettare soggetti fiscalmente pericolosi, con conseguente invito a esibire i documenti che attestino l’effettivo esercizio di un’attività economica.

In caso di esito negativo del controllo conseguente all’attribuzione del numero di partita IVA, l’Ufficio emanerà provvedimento di cessazione della stessa e irrogherà una sanzione amministrativa di 3.000 euro, senza possibilità di applicare il beneficio del “cumulo giuridico”; l’interessato potrà riaprirla esclusivamente dopo aver presentato una fideiussione assicurativa o bancaria di durata triennale e di importo non inferiore a 50.000 euro.

Un provvedimento futuro delle Entrate definirà le specifiche disposizioni attuative.

L’art. 1, commi 148-150, della Legge n. 197/2022 si pone l’obiettivo di contrastare l’evasione e le frodi fiscali perpetrate attraverso la costituzione di imprese individuali o s.r.l. semplificate, che operano per brevi periodi violando obblighi fiscali e contributivi e poi scompaiono, sottraendosi a ogni attività di riscossione.

L’Agenzia delle Entrate:

  1. dovrà effettuare specifiche analisi del rischio connesso al rilascio di nuove partite IVA;
  2. quando intercetterà un soggetto “pericoloso”, lo inviterà a presentarsi di persona in ufficio ex art. 32 D.P.R. n. 600/1973 per esibire le scritture contabili obbligatorie per la verifica dell’effettivo esercizio dell’attività nonché per dimostrare, sulla base di idonea documentazione, l’assenza dei profili di rischio individuati a seguito delle attività di analisi;
  3. qualora il contribuente non dia seguito all’invito o le scritture contabili e i documenti esibiti non attestino l’effettivo esercizio dell’attività d’impresa, professionale o artistica, o non consentano di superare i profili di rischio individuati, l’ufficio sancirà la cessazione della partita IVA con apposito provvedimento;
  4. il contribuente potrà richiedere una nuova partita IVA, come imprenditore individuale o lavoratore autonomo o come rappresentante legale di società, associazione od ente costituito dopo il provvedimento di chiusura, soltanto rilasciando una garanzia sotto forma di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata di tre anni e per un importo non inferiore a 50mila euro o pari, se superiore, all’ammontare delle somme dovute per violazioni fiscali commesse prima del provvedimento di cessazione, sempreché le stesse non siano state già versate;
  5. viene irrogata contestualmente una sanzione amministrativa di 3.000 euro, senza possibilità di beneficiare del “cumulo giuridico”.

(art. 11, comma 7-quater, D.Lgs. n. 471/1997).

La nuova sanzione di 3.000 euro scatta anche nell’altra fattispecie in cui è prevista l’emanazione del provvedimento di cessazione della partita IVA da parte dell’ufficio, quando la verifica sulla completezza ed esattezza dei dati comunicati dagli interessati in sede di richiesta di attribuzione del numero di partita IVA fornisce esito negativo.

In ogni caso, per la piena efficacia della disciplina introdotta, si attende l’emanazione di uno o più provvedimenti da parte dell’Agenzia delle entrate, con cui dovranno essere definiti i criteri, le modalità e i termini per l’attuazione di quelle disposizioni.

Questo documento fa parte del FocusMANOVRA 2023