News
MANOVRA 2023, AGEVOLAZIONI

Agevolazioni per l’acquisto di terreni montani

3 Gennaio 2023
Agevolazioni per l’acquisto di terreni montani

Imposte di registro e ipotecaria in misura fissa ed esenzione dalle imposte catastale e di bollo per i trasferimenti di proprietà, nei territori montani, di fondi rustici a favore di coltivatori diretti e Iap iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale nonché a favore di chi, pur non essendovi iscritto, nell’atto di acquisto assume l’impegno a coltivare o condurre direttamente il fondo per almeno cinque anni (si decade dalle agevolazioni se, prima del quinquennio, i terreni sono ceduti o non vengono più coltivati o condotti direttamente). Lo stesso regime di favore si applica anche alle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni.

Il comma 111, infatti, dell’art. 1 della Legge n. 197/2022, introdotto alla Camera, estende ai trasferimenti immobiliari di fondi rustici nei territori montani:

  • l’esenzione dall’imposta catastale e di bollo
  • e l’assoggettamento all’imposta ipotecaria e di registro in misura fissa

a favore dei:

  • coltivatori diretti
  • e degli imprenditori agricoli professionali,
  • nonché delle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni.

La disposizione pone, come condizione per fruire del regime fiscale di favore introdotto dalla stessa che i soggetti sopra indicati siano iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale.

Soggetti non iscritti ma che si impegnano a coltivare o condurre il fondo per 5 anni - È altresì introdotta una ulteriore possibilità di fruizione dell’agevolazione con riferimento ai trasferimenti a favore di soggetti che, pur non essendo iscritti nella gestione previdenziale e assistenziale sopra indicata, con apposita dichiarazione contenuta nell’atto di acquisto, si impegnino a coltivare o a condurre direttamente il fondo per un periodo di cinque anni. In tal caso se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti di acquisto, i soggetti sopra indicati (ovvero le cooperative agricole) alienino volontariamente i terreni ovvero cessino di coltivarli o di condurli direttamente esse decadono dal beneficio fiscale.

Si ricorda che l’aliquota ordinaria dell’imposta di registro è pari:

  • al 9%, sul corrispettivo pagato o, su richiesta dell’acquirente al notaio rogante, sul valore catastale del fabbricato
  • che scende al 2% per la casa adibita ad abitazione, ove non di lusso.

Con riferimento agli atti aventi ad oggetto cessioni di beni e/o prestazioni di servizi rilevanti ai fini IVA, l’imposta di registro si applica in una misura fissa pari a 200 euro.

Di identico importo è l’imposta ipotecaria nei casi nei quali è corrisposta in misura fissa.

Questo documento fa parte del FocusMANOVRA 2023