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Bonus edilizi: nuova FAQ delle Entrate sulla comunicazione di accettazione delle cessioni di crediti o sconti

30 Dicembre 2022
Bonus edilizi: nuova FAQ delle Entrate sulla comunicazione di accettazione delle cessioni di crediti o sconti

Con una FAQ del 27 dicembre 2022 l’Agenzia chiarisce che una nuova comunicazione di accettazione delle cessioni di crediti o sconti relativi a bonus edilizi, secondo quanto previsto dall’art. 121 del D.L. n. 34/2020, può essere inviata soltanto dopo aver ricevuto notizia dell’annullamento della comunicazione errata inviata precedentemente per lo stesso credito.

La circolare n. 33/E del 6 ottobre 2022 chiarisce che nel caso di errori sostanziali presenti nella Comunicazione per l’esercizio dell’opzione relativa alle detrazioni spettanti per i bonus edilizi, di cui all’art. 121 del Decreto “Rilancio”, è consentito, su richiesta delle parti, l’annullamento dell’accettazione della cessione dei crediti derivanti dalla Comunicazione errata.

Operativamente, tale annullamento deve essere richiesto con istanza trasmessa all’indirizzo di posta elettronica certificata annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it. Una volta eseguita l’operazione tecnica di annullamento dell’accettazione, ne viene data informazione agli interessati.

Per evitare la sovrapposizione di due opzioni aventi ad oggetto il medesimo credito, la FAQ chiarisce tuttavia che è necessario che la nuova Comunicazione corretta venga inviata dopo aver ricevuto notizia dell’annullamento dell’accettazione dei crediti derivanti dalla Comunicazione errata. Diversamente, la suddetta sovrapposizione potrebbe determinare la sospensione degli effetti della nuova Comunicazione corretta, ai sensi dell’art. 122-bis del Decreto “Rilancio”.

Con la medesima FAQ l’Agenzia fornisce poi importanti precisazioni su cosa debba essere indicato nell’oggetto del messaggio da inviare alla citata casella PEC. In particolare, si raccomanda di inserire in oggetto quanto segue: “Richiesta annullamento accettazione cessione credito Comunicazione prot. …”, da completare con il numero di protocollo della Comunicazione errata da cui derivano i crediti (composto da 17 caratteri numerici, es. 2206011223…) e il relativo progressivo (composto da 6 caratteri numerici, es. 000001), indicati nell’istanza di annullamento allegata al messaggio stesso.

Nel caso in cui, invece, alla suddetta casella PEC venga inviata la segnalazione di un errore formale di compilazione della Comunicazione, nell’oggetto del messaggio viene raccomandato di inserire il seguente testo: “Segnalazione errore formale Comunicazione prot. …”, da completare sempre con il numero di protocollo della Comunicazione e il relativo progressivo.

L’annullamento dell’accettazione della cessione sulla Piattaforma, una volta effettuato, non può essere in alcun modo revocato e sarà necessario presentare una nuova Comunicazione. Infine, viene ricordato che la nuova Comunicazione corretta deve essere inviata entro i termini ordinari previsti in base all’anno di sostenimento della spesa a cui si riferisce la detrazione, eventualmente avvalendosi della remissione in bonis, di cui all’art. 2 comma 1 del D.L. n. 16/2012 (circolare n. 33/E del 6 ottobre 2022).