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REGIMI AGEVOLATI

Passaggio dal regime forfettario al semplificato e fatture non incassate: cosa succede?

27 Dicembre 2022
Passaggio dal regime forfettario al semplificato e fatture non incassate: cosa succede?

Il principio di cassa prevede che, al fine della composizione del fatturato lordo, vengano contate esclusivamente le fatture effettivamente incassate nell’anno e non tutte quelle emesse.

Per esempio se Mario Rossi, nel 2022, ha emesso fatture per un ammontare di 25.000 euro, ma ha ricevuto il pagamento solo di 23.000 euro, il suo fatturato complessivo 2022 risulterà essere di 23.000 euro, in quanto devono essere prese in considerazione solo le somme effettivamente incassate.

Le fatture emesse nel 2022, nel caso in cui vengano incassate nel 2023, andranno prese in considerazione per la composizione del fatturato dell’anno seguente.

In poche parole, se i 2.000 euro non incassati, ma di competenza del 2022, vengono incassati nel 2023, tale cifra concorrerà per il calcolo del fatturato complessivo del contribuente Mario Rossi nel 2023, anche se la fattura è stata emessa nel 2022.

Tutto questo è il meccanismo del principio di cassa ai fini della determinazione del fatturato, cioè non valgono le fatture emesse ma quelle incassate nell’anno.

Il vantaggio è che nel caso in cui si emette una fattura e un cliente non paga, l’importo di tale prestazione non verrà presa in considerazione per il calcolo d’imposta.

Le vecchie fatture nel passaggio al semplificato e l’IVA - La fattura emessa in regime forfettario, senza applicazione dell’Iva, va integrata con l’imposta se è incassata dopo essere transitati al semplificato?

Ebbene, a tal proposito, ci viene in aiuto la Circolare, Agenzia delle entrate, n. 10/E/2016.

In tale documento di prassi, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che:

  • nell’ipotesi in cui un soggetto che applica il regime forfetario emette una fattura senza esercitare la rivalsa, ed
  • il corrispettivo è incassato nell’anno successivo, nel quale il contribuente applica il regime ordinario, la fattura non andrà integrata con l’IVA.

Questo perché, come previsto dall’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972:

  • l’operazione si intende comunque effettuata al momento dell’emissione della fattura,
  • anche se diverso da quello in cui un operazione si considera effettuata ai sensi dei commi 13 dello stesso articolo.

In sostanza, le fatture emesse da un forfetario nel 2022 e incassate nel 2023 in regime semplificato, non devono essere integrate con l’IVA.

Le stesse indicazioni erano state fornite per il regime fiscale di vantaggio, ex minimi. Il documento di riferimento era la Circolare n. 17/E/2012.

Inoltre, si ricorda che (CM 4 aprile 2016, n. 10/E e CM 10 aprile 2019, n. 9/E ) al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, i ricavi e i compensi che, in base alle regole del regime forfetario, hanno già concorso a formare il reddito non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi ancorché di competenza di tali periodi; viceversa i ricavi e i compensi che, ancorché di competenza del periodo in cui il reddito è stato determinato in base alle regole del regime forfetario, non hanno concorso a formare il reddito imponibile del periodo assumono rilevanza nei periodi d’imposta successivi nel corso dei quali si verificano i presupposti previsti dal regime forfetario.

Per quanto riguarda gli adempimenti immediati, è necessario dal 2023:
  • emettere fattura elettronica, addebitando l’IVA;
  • mettere in uso i registri contabili;
  • effettuare e/o subire le ritenute d’acconto ove previsto.
Per le fatture (elettroniche) già emesse, se non riportano l’IVA, potrebbe venire in soccorso quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate in alcune risposte ad interpelli a fine 2019 (interpelli 26 novembre 2019, n. 499 e n. 500). In tale occasione è stato affermato che nel caso in cui sia stato applicato erroneamente il regime forfettario, per le fatture “errate” è necessario:
  • emettere, ai sensi dell'art. 26, comma 2, D.P.R. n. 633/1972, e trasmettere al committente note di variazione in diminuzione a storno delle fatture originarie;
  • emettere nuove fatture, in sostituzione delle precedenti, addebitando a titolo di rivalsa l'Iva da versare all'erario ed esponendo la ritenuta d'acconto.

È anche corretto emettere note di variazione in aumento (art. 26, comma 1 D.P.R. n. 633/1972) delle fatture originarie, addebitando a titolo di rivalsa l’IVA ed esponendo la ritenuta d’acconto se dovuta.

Il problema si pone con maggior attenzione per chi ha emesso fatture cartacee: in questo caso la fattura si considera come non emessa (art. 1, c. 6 D.Lgs. n. 127/2015) ed è sanzionata se non emessa entro 12 giorni (sanzione da 250 a 2.000 euro per ogni fattura se la correzione avviene entro la prima liquidazione IVA).
Un’ultima osservazione: se il contribuente forfetario fuoriuscito il 1° gennaio 2023 ha emesso fatture nel 2022, ma le incassa nel 2023, non deve rettificare l'IVA (infatti tale imposta segue il momento di emissione) ma deve subire la ritenuta, che, invece, è collegata al momento dell'incasso.