Il Disegno di legge di Bilancio, che è stato approvato il 24 dicembre 2022 dalla Camera e che ora passerà al Senato, con un testo comunque blindato, all’art.216-terdecies incrementa l’ammontare dei ricavi fino a concorrenza del quale, le imprese sono ammesse al regime di contabilità semplificata, previsto dall’art.18 del D.P.R. n. 600/73.
L’effetto pratico è che le imprese individuali, snc, sas e soggetti equiparati, nonché gli ENC esercenti un’attività commerciale in via non prevalente, adotteranno “naturalmente” il regime della contabilità semplificata dal 2023, se i ricavi, di cui agli artt. 57 e 85 del TUIR, non superano nel 2022:
Tali limiti devono essere computati tenendo conto dei ricavi:
I nuovi limiti di ricavi si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2023, guardando alle nuove soglie per i ricavi 2022 (CM AdE n. 80/2001).
Lavoratori autonomi esclusi dalle modifiche - Fanno eccezione gli esercenti arti e professioni, i quali adottano naturalmente il regime di contabilità semplificata (o con opzione quella ordinaria), indipendentemente dall’ammontare dei compensi percepiti.
Liquidazione IVA trimetrale con gli stessi limiti ma sul volume d'affari pregresso - Si ritiene che la modifica abbia degli effetti conseguenti anche sui limiti per la liquidazione con periodicità trimestrale IVA, di cui all’art.7 del D.P.R. n. 542/99. Infatti, i limiti per la liquidazione trimestrale dell’IVA sono gli stessi di quelli fissati per il regime di contabilità semplificata (CM AdE n. 15/E/2012). Attenzione però al fatto che il parametro cui fare riferimento ai fini IVA non sono i ricavi, ma il volume d’affari. Dal 2023, la facoltà di liquidare trimestralmente l’IVA sarà riservata ai soggetti passivi che nel 2022 hanno realizzato un volume d’affari non superiore:
Questo documento fa parte del FocusMANOVRA 2023
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