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Principio di diritto

Dividendi derivanti da partecipazioni qualificate: l'Agenzia interviene sul regime transitorio

7 Dicembre 2022
Dividendi derivanti da partecipazioni qualificate: l'Agenzia interviene sul regime transitorio

Disciplina fiscale applicabile ai redditi finanziari che derivano da partecipazioni - L’art. 1, commi da 999 a 1006, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018) ha modificato il regime impositivo dei redditi di natura finanziaria conseguiti da persone fisiche al di fuori dell’esercizio d’impresa in relazione al possesso e alla cessione di partecipazioni qualificate.

L’aliquota di tassazione applicabile (26%) è la medesima sia che il contribuente sia detentore di una partecipazione qualificata sia nel caso di non qualificata, a partire dai redditi di capitale “percepiti” dal 1° gennaio 2018 e ai redditi diversi realizzati a partire dal 1° gennaio 2019.

Regime transitorio - Tuttavia, il legislatore ha previsto un regime transitorio al fine di non penalizzare i soci che detengono partecipazioni qualificate in società con riserve di utili formatisi fino all’esercizio in corso al 31dicembre 2017:

  • le distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società, formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le vecchie regole (D.M. 26 maggio 2017);
  • tale regime transitorio si applica agli utili prodotti in esercizi anteriori a quello di prima applicazione del nuovo regime, a condizione che la relativa distribuzione sia stata validamente approvata con delibera assembleare adottata entro il 31 dicembre 2022, indipendentemente dal fatto che l’effettivo pagamento avvenga in data successiva.

Secondo l’Agenzia (principio di diritto n. 3/2022 ), per le società di capitali, il diritto alla percezione del dividendo sorge nel momento in cui l’assemblea dei soci delibera la distribuzione di utili.

La delibera attribuisce dunque al socio un diritto di credito nei confronti della società, al momento dell’approvazione della stessa.

Resta impregiudicato il potere dell’Amministrazione finanziaria di contestare la natura simulata della delibera di distribuzione dei dividendi o la sua  riqualificazione sulla base degli scopi concretamente perseguiti, come ad esempio:

  • nel caso di delibere accompagnate dalla successiva retrocessione da parte del socio, in tutto o in parte, della medesima provvista
  • o le cui condizioni di pagamento prevedono termini ultrannuali (dando luogo tali fattispecie a un’impropria estensione del regime transitorio di tassazione degli utili accantonati in riserve formatisi fino al 31 dicembre 2017 e distribuiti a favore di soci possessori di partecipazioni qualificate).

 

Partecipazioni in società residenti in Italia

 

 

 Persone fisiche non imprenditori

Utili formatisi fino al 31.12.2016
(delibera entro il 31.12.2022)

Utili formatisi dall'1.1.2017
(delibera entro il 31.12.2022)

Utili formatisi dall'1.1.2018 e utili pregressi con delibera post 31.12.2022

Partecipazioni non qualificate: ritenuta a titolo d'imposta del 26%, operata sul 100% dell'utile

Partecipazioni non qualificate: ritenuta a titolo d'imposta del 26%, operata sul 100% dell'utile

Partecipazioni qualificate e non qualificate: ritenuta a titolo d'imposta del 26%, operata sul 100% dell'utile

Partecipazioni qualificate: imponibili nel limite del 40% o del 49,72%

Partecipazioni qualificate: imponibili nel limite del 58,14%