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Saldo IMU 2022 alla cassa: le esenzioni per immobili “merce” e collabenti

5 Dicembre 2022
Saldo IMU 2022 alla cassa: le esenzioni per immobili “merce” e collabenti

In vista della scadenza per il pagamento della seconda rata dell’IMU dovuta per il 2022, prevista per il 16 dicembre 2022, appare utile approfondire alcune particolari ipotesi di esenzione riservate agli immobili: “merce”, c.d. “collabenti”, ed utilizzati nel settore dello spettacolo.

Esenzione per gli immobili merce

La riforma della disciplina IMU contenuta nella Legge n. 160/2019 è intervenuta anche in materia di fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (c.d. “immobili merce”) stabilendo per essi un diverso trattamento fiscale a decorrere dall’anno 2022.

Dopo un lungo periodo di esenzione, dal 2020, con l’istituzione della “nuova IMU”, tali immobili sono stati assoggettati al pagamento (con risoluzione 29/E/2020 è stato infatti istituito l’apposito codice tributo). Per il 2020-2021 è stata prevista un’aliquota ridotta dello 01,1%, che i Comuni avrebbero potuto aumentare fino allo 0,25%, diminuire o azzerare.

A decorrere dal 1° gennaio 2022, fintanto che permanga tale destinazione e a condizione che non siano in ogni caso locati, tali immobili ritornano invece ad essere esentati dall’imposta.

L’esenzione si applica ai soli fabbricati mentre restano escluse le aree edificabili sulle quali è in corso l’intervento edilizio e, in ogni caso, l’area che dovesse essersi così costituita secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 504/1992.

Si ricorda che vi è l’obbligo di presentare la dichiarazione sia in caso di acquisto sia di perdita della qualifica di immobile merce. Un’impresa di costruzioni che intenda beneficiare dell’aliquota ridotta con riferimento agli immobili merce posseduti nel 2021, ad esempio, sarà tenuta a presentare la dichiarazione nel 2022.

Esenzione per gli immobili “collabenti”

L’immobile accatastato come fabbricato collabente (categoria catastale F/2), dal 2020 sconta l’IMU sull’area edificabile.

Il fabbricato in sé, anche stante alla nuova definizione di fabbricato “unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale”, rimane esente IMU proprio per l’assenza della base imponibile. A tal fine è necessario che le unità immobiliari siano caratterizzate da un notevole livello di degrado che determini un’incapacità reddituale temporalmente rilevante ai fini dell’attribuzione della categoria F/2.

Al contrario di quanto previsto sino al 2020, invece, con la nuova IMU viene considerato imponibile il valore dell’area edificabile su cui il fabbricato è costruito.

Esenzioni per il settore spettacolo

Gli immobili accatastati nella categoria D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, godono dell’esenzione IMU per il 2022 (analogamente a quanto previsto per il 2021) purché i proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate (art. 78, commi 1, lett. d, e 3 del D.L. n. 104/2020).