Pubblicato il Provvedimento Agenzia delle entrate 0439255 del 29 novembre 2022 , recante "Attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 - Comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei contribuenti che risultano fiscalmente residenti in Italia e che non hanno dichiarato, in tutto o in parte, redditi di lavoro dipendente e/o pensione di fonte estera ed eventuali redditi di lavoro dipendente e/o pensione corrisposti da sostituti d’imposta italiani".
Al fine di stimolare il corretto assolvimento degli obblighi tributari nonché di favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili, a partire dal periodo d’imposta 2018, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei soggetti che risultano fiscalmente residenti in Italia i dati dei redditi percepiti di lavoro dipendente e/o pensione di fonte estera, trasmessi dalle Amministrazioni fiscali estere nell’ambito dello scambio automatico di informazioni, nonché i dati relativi ad eventuali altri redditi di lavoro dipendente e/o pensione corrisposti da sostituti d’imposta di cui all’art. 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
Al contribuente sono rese disponibili le informazioni, per una valutazione in ordine alla correttezza dei dati in possesso dell’Agenzia delle entrate; ciò consente al contribuente di poter fornire elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti in grado di giustificare le possibili anomalie.
Contenuto della lettera - La comunicazione contiene le seguenti informazioni:
Modalità con cui l’Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente gli elementi e le informazioni - L’Agenzia delle entrate trasmette una comunicazione, contenente le informazioni agli indirizzi di Posta Elettronica Certificata o per posta ordinaria, nei casi di indirizzo PEC non attivo o non registrato nel pubblico elenco denominato Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI PEC), istituito presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
Modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o segnalare all’Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti - Il contribuente, anche avvalendosi di un intermediario, può richiedere informazioni osegnalare all’Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti con le modalità indicate nella comunicazione.
Modalità con cui il contribuente può regolarizzare l’errore o l’omissione e beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni stesse - I contribuenti che hanno ricevuto la comunicazione possono regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione dei redditi integrativa e versando le maggiori imposte dovute, unitamente agli interessi, nonchè alle sanzioni in misura ridotta, secondo le modalità previste dall’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
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