La bozza della Legge di Bilancio 2023, ancora in discussione, prevede anche la regolarizzazione delle cripto-valute. Riassumiamo le principali disposizioni in materia di tassazione delle operazioni, valutazione, rideterminazione del valore, regolarizzazione e imposta di bollo sulle cripto-attività.
Tassazione delle operazioni su cripto-attività |
Art. 30 |
Le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominata, archiviata o negoziata elettronicamente su tecnologie di registri distribuiti o tecnologie equivalenti, non inferiori complessivamente a euro [2.000] nel periodo d’imposta, vanno tassate. Ai fini di tale disposizione non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi medesime caratteristiche e funzioni. Le plusvalenze di cui alla lettera c-sexies) del comma 1 dell’art. 67, sono costituite dalla differenza tra:
Le plusvalenze di cui al periodo precedente sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze, per un importo superiore a [2.000], l’eccedenza è riportata in deduzione integralmente dall’ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate. Nel caso di acquisto per successione, si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell’imposta di successione. Nel caso di acquisto per donazione si assume come costo il costo del donante. Il costo o valore di acquisto è documentato con elementi certi e precisi a cura del contribuente; in mancanza il costo è pari a zero. I proventi derivanti dalla detenzione di cripto-attività percepiti nel periodo d’imposta sono assoggettati a tassazione senza alcuna deduzione. Le minusvalenze relative ad operazioni aventi ad oggetto cripto-attività realizzate ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettere c-ter) e c-quater), del TUIR, fino alla data in vigore della Legge di Bilancio 2023, possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze ai sensi dell’art. 68 comma 5 del TUIR. |
Valutazione cripto-attività |
Art. 31 |
Non concorrono alla formazione del reddito i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività alla data del 31 dicembre 2023 a prescindere dall’imputazione al conto economico (art. 110, comma 3-bis, TUIR). Ai fini IRAP si applica la medesima detassazione. |
Rideterminazione del valore delle cripto-attività |
Art. 32 |
Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all’art. 67, comma 1, lettera c-sexies), del TUIR, per ciascuna cripto-attività posseduta alla data del 1° gennaio 2023, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data, determinato ai sensi dell’art. 9 del TUIR, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura del 14 per cento. L’imposta sostitutiva va versata entro il 30 giugno 2023. L’imposta sostitutiva può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dalla predetta data del 30 giugno 2023. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 % annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata. L’assunzione del valore di cui al comma 1 quale valore di acquisto non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili ai sensi del comma 10 dell’art. 68 del TUIR. |
Regolarizzazione delle cripto-attività |
Art. 33 |
I soggetti di cui all’art. 4, comma 1, del D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla Legge 4 agosto 1990, n. 227 che non hanno indicato nella propria dichiarazione annuale dei redditi le cripto-attività detenute entro la data del 31 dicembre 2021, nonché i redditi sulle stesse realizzati possono presentare una dichiarazione che sarà approvata con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, con la quale far emergere tali attività. I soggetti che non hanno realizzato redditi nel periodo di riferimento possono regolarizzare la propria posizione attraverso la presentazione della dichiarazione, indicando le attività detenute al termine di ciascun periodo d’imposta e versando la sanzione per la omessa indicazione nella misura ridotta pari allo 0,5% per ciascun anno sul valore delle attività non dichiarate. I soggetti che hanno realizzato redditi nel periodo di riferimento possono regolarizzare la propria posizione attraverso la presentazione della dichiarazione e mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva nella misura del 3,5% del valore delle medesime attività detenute al termine di ogni anno o al momento del realizzo, nonché di una ulteriore somma pari allo 0,5% per ciascun anno del predetto valore a titolo di sanzioni e interessi, per l’omessa indicazione. Il versamento deve avvenire entro il 30 giugno 2023. |
Imposta di bollo sulle cripto-attività |
Art. 34 |
All’art. 13 della Tariffa, parte prima, comma 2-ter, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, sostituire le parole “anche se rappresentati da certificati.” con le seguenti: “anche se rappresentati da certificati o relative a cripto-attività di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c-sexies), del TUIR”. All’art. 13 della Tariffa, parte prima, nota 3-ter, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, dopo le parole “anche non soggetti all’obbligo di deposito,”, sono inserite le parole “nonché quella relativa alle cripto-attività di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c-sexies), del TUIR. A decorrere dal 2023, in luogo dell’imposta di bollo di cui all’art. 13 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, si applica un’imposta sul valore delle cripto-attività detenute da soggetti residenti nel territorio dello Stato. |
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