Le detrazioni spettanti per i bonus edilizi, ed in particolar modo quelle previste per l’eliminazione delle barriere architettoniche, competono con esclusivo riferimento alle spese sostenute per la realizzazione degli interventi agevolati nonché a quelle strettamente collegate alla realizzazione degli interventi stessi, tra le quali non possono rientrare anche i costi sostenuti per l’acquisto dell’unità immobiliare oggetto dei lavori. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la Risposta ad interpello n. 547/E del 4 novembre 2022.
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