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Superbonus, per le Onlus due modalità alternative per comunicare cessione del credito o sconto in fattura

17 Ottobre 2022
Superbonus, per le Onlus due modalità alternative per comunicare cessione del credito o sconto in fattura

Ai sensi dell’art. 119, comma 10-bis, del Decreto “Rilancio” (D.L. n. 34/2020), il limite di spesa per gli interventi ammessi al Superbonus realizzati da talune tipologie di enti (Onlus, organizzazioni di volontariato ed associazioni di promozione sociale), stabilito per le singole unità immobiliari, dev’essere moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell’immobile oggetto degli interventi stessi e la superficie media di un’unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) dell’Agenzia delle Entrate.

Tale disposizione consente, in presenza di determinate condizioni, di applicare agli interventi effettuati su un fabbricato accatastato come singola unità immobiliare un limite di spesa maggiorato, pari a quello ordinariamente previsto per le singole unità immobiliari moltiplicato per il numero di unità abitative “virtuali” di cui si compone il fabbricato.

Ora, con una FAQ pubblicata sul proprio sito, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per i suddetti enti la comunicazione dell’opzione può essere effettuata, per ciascuna unità immobiliare distintamente accatastata, secondo due modalità alternative:

  1. compilando e inviando una serie di comunicazioni del tipo previsto per gli interventi sulle singole unità immobiliari, in base al numero di unità abitative “virtuali” necessario per l’applicazione del limite di spesa maggiorato, e distribuendo tra le varie comunicazioni la spesa sostenuta complessivamente, la relativa detrazione e il credito trasferito ai vari cessionari/fornitori, indicando in ciascuna di esse gli stessi dati catastali;
  2. se la tipologia di intervento e i relativi limiti di spesa sono compatibili con il caso di specie, compilando e inviando una sola comunicazione, del tipo previsto per il condominio minimo senza amministratore, indicando nel frontespizio il codice fiscale dell’ente come condomino incaricato della trasmissione. Inoltre, in tal caso:
  • nel quadro A, va indicato un numero di unità immobiliari “virtuali” tale da ottenere un limite di spesa compatibile con la spesa complessivamente sostenuta;
  • occorre compilare i quadri B, C (sezione II) e D, ripetendo sempre gli stessi dati catastali e il codice fiscale dell’ente come beneficiario.

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