La Corte di Cassazione, con sentenza 5 luglio 2022, n. 38383 ha affermato che la condanna definitiva alla pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici non priva il condannato del diritto alla percezione del reddito di cittadinanza: la preclusione alla sua percezione, infatti, è espressamente prevista dall’art. 2, comma 1 , lettera c-bis), del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modifiche dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26, in casi specifici, legati ad una precedente condanna per reati ostativi, divenuta definitiva nei 10 anni precedenti la richiesta.
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