Con l’Informativa 12 ottobre 2022, n. 97/2022, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha fornito chiarimenti in merito alla valutazione dell’obbligo formativo su base triennale a seguito del venir meno dell’obbligo minimo annuale di 20 cfp per gli anni 2020 e 2021.
Con la precedente Informativa 6 settembre 2022, n. 80/2022, lo stesso Consiglio aveva dichiarato per l’anno 2021, il venir meno dell’obbligo per gli iscritti di conseguire almeno 20 crediti formativi nell’anno e di consentire che il mancato conseguimento dei 20 cfp nel corso dell’anno 2021 potesse essere recuperato nell’anno 2022.
In particolare:
- l’assolvimento dell’obbligo formativo relativo al triennio 2020-2022 è assolto al raggiungimento di 90 cfp, a prescindere dall’anno di conseguimento dei crediti formativi (30 cfp se l’iscritto ha compiuto o compie 65 anni nel corso del triennio stesso);
- in via eccezionale, per il triennio in corso è venuto meno l’obbligo di conseguire almeno 20 cfp l’anno (o almeno 7 cfp l’anno per gli iscritti che hanno compiuto o compiono i 65 anni nel corso del triennio). Pertanto l’obbligo formativo triennale si intende assolto anche dagli iscritti che ad esempio hanno acquisito 90 cfp tutti nel corso del 2020;
- resta fermo l’obbligo per gli iscritti di conseguire almeno 9 cfp obbligatori nel triennio;
- relativamente ai revisori legali, lo scorso 5 ottobre il Mef chiarì che il differimento del termine degli obblighi di formazione previsto ai sensi dell’art. 3, comma 7, del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, non abroga il principio dell’annualità. Infatti, la disposizione citata consente esclusivamente al revisore legale che non fosse in regola con i suddetti obblighi formativi per gli anni 2020 e 2021 di regolarizzare la propria posizione maturando i crediti richiesti entro il 31 dicembre 2022, ma non consente di considerare assolti gli obblighi relativi al 2021 o al 2022 qualora il revisore legale avesse già maturato l’intero numero di crediti richiesti su base triennale (60 crediti) nell’anno o negli anni precedenti. Pertanto, come indicato dallo stesso MEF nella FAQ n. 4 (della sezione relativa alla “formazione continua del revisore legale”) riportata sul sito istituzionale della revisione legale:
- il mancato assolvimento degli obblighi di formazione relativi al triennio precedente (2017-2019) non può essere compensato maturando i corrispondenti crediti in ragione dell’entrata in vigore del D.L. n. 183/2020;
- l’obbligo relativo al 2022 non può in ogni caso essere assolto anticipatamente, cioè anteriormente al 1° gennaio 2022;
- i crediti maturati nel corso del 2020 sono validi esclusivamente ai fini dell’assolvimento dell’obbligo in tale anno, in misura non superiore a 20 crediti formativi (10 nelle materie caratterizzanti).