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DIVIDENDI, IRPEF

Applicabile anche alle associazioni tra professionisti il regime di trasparenza previsto per le società semplici

5 Ottobre 2022
Applicabile anche alle associazioni tra professionisti il regime di trasparenza previsto per le società semplici

Ai sensi dell’art. 32-quater del D.L. n. 124/2019, come modificato dal D.L. n. 23/2020, i dividendi corrisposti alla società semplice si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci, con conseguente applicazione del corrispondente regime fiscale. Pertanto ai fini fiscali i dividendi distribuiti alla società semplice si considerano percepiti direttamente dai soci nel momento in cui sono corrisposti alla società semplice.

In tale momento, quindi, i dividendi sono assoggettati a tassazione, in capo a ciascun socio, e secondo il regime fiscale proprio di ognuno di essi, come se ciascun socio avesse percepito i medesimi dividendi direttamente dalla società emittente.

Al riguardo, con la Risposta all’istanza di interpello 4 ottobre 2022, n. 486, l’Agenzia delle Entrate ha precisato quanto segue:

  1. il citato regime fiscale si applica anche in caso di distribuzione di dividendi deliberata a favore di associazioni tra professionisti. Ne deriva che i dividendi distribuiti da una società devono essere tassati da quest’ultima, in qualità di sostituto d’imposta, come segue:
    • la quota imputabile ai soci persone fisiche dell’associazione fiscalmente residenti in Italia va assoggettata a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta del 26%, ai sensi dell’art. 27, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 32-quater, comma 1, lettera c), del D.L. n. 124/2019;
    • la quota imputabile ai soci persone fisiche dell’associazione fiscalmente non residenti va assoggettata a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta del 26%, ai sensi dell’art. 27, comma 3, primo periodo, del D.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 32-quater, comma 1, lettera c-ter), primo periodo, del D.L. n. 124/2019, oppure nella misura inferiore prevista dalle convenzioni contro le doppie imposizioni, se applicabili;
  2. ai fini della individuazione degli associati, occorre fare riferimento agli associati che risultano tali al momento in cui la società effettua il pagamento dei dividendi all’associazione, in base alle quote di ripartizione individuate nella più recente scrittura notarile, comunicate dall’associazione alla società stessa.